Cassation court dismisses appeal against inadmissibility of sentence cumulation request due to manifest unfoundedness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request to separate sentence cumulation based on Article 666, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, citing it as a mere repetition of a previously rejected request. The Court ruled the appeal manifestly unfounded because it incorrectly attributed the rejection to judicial incompetence rather than the procedural bar of repetition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal against a declaration of inadmissibility based on the repetition of a request is manifestly unfounded if it mischaracterizes the legal ground for rejection as a matter of judicial competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 12/04/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; (ík
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di D'AUSILIO Michelangelo avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di scioglimento del cumulo di pene in espiazione ai fini dell'eventuale ammissione ai benefici penitenziari; Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per aver il giudice dell'esecuzione ritenuto l'istanza dell'odierno ricorrente "mera riproposizione" di una istanza basata sui medesimi elementi, già dichiarata inammissibile dal Magistrato di Sorveglianza di Milano il 21.9.2023, al pari del reclamo successivamente proposto e pure dichiarato inammissibile dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il 9.1.2024;
Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si deduce l'abnormità del provvedimento impugnato, spettando al giudice dell'esecuzione e non alla magistratura di sorveglianza la competenza a intervenire sul provvedimento di cumulo; Considerato, allora, che, con tutta evidenza, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, con il quale è stata preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e non per l'incompetenza a provvedere del giudice adito; Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto muove al provvedimento impugnato censure palesemente contrastate dagli atti processuali, attribuendo alla motivazione della decisione un contenuto letterale diverso da quello reale (cfr.
Sez. 2, n. 17281 dell'8/1/2019, Rv. 276916 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co