Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual criticism of the execution judge's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the execution judge failed to recognize criminal continuity between two acts of resisting a public official due to their homogeneity and temporal proximity. However, the court found the appeal generic because it merely asserted a principle without specifically refuting the execution judge's logical rejection based on the ten-year gap and disparate locations of the crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal against an execution order is inadmissible if it relies on generic criticisms of the lower court's reasoning without specifically addressing the factual or legal grounds upon which the decision was based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAD AHMED nato il 24/02/1986 avverso l'ordinanza del 06/05/2024 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di MAAD Ahmed avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 6.5.2024 il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato un'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione; Osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01);
Evidenziato che il ricorso si articola in un unico motivo, con il quale si censura che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto della sostanziale omogeneità degli illeciti, della sovrapponibilità delle modalità operative e della contiguità temporale almeno tra alcuni dei reati, obiettando che avrebbe comunque potuto riconoscere la continuazione almeno tra due condotte di resistenza a pubblico ufficiale dell'ottobre 2017 e del marzo 2018; Rilevato che il ricorso, in definitiva, non va oltre una critica generica del provvedimento di rigetto, limitandosi ad affermare in via di principio che l'unicità del disegno criminoso poteva essere riconosciuta, ma senza criticare specificamente le argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale, alla richiesta di applicazione della continuazione, in modo del tutto logico oppone, in senso sfavorevole, l'arco temporale dilatato nel quale sono stati commessi i reati del c.d. gruppo B) (oltre dieci anni) e la estemporaneità delle condotte (comprese le due di resistenza a pubblico ufficiale - cui fa più specifico riferimento il ricorso - commesse a una distanza temporale e spaziale tale da non consentire la loro riconducibilità ad un medesimo programma criminoso);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi generici, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C