Cassation appeal dismissed for being personally filed by the appellant instead of by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally filed by the appellant rather than by a registered defense attorney. The appellant had previously had a complaint rejected under Article 18-ter of Law 354/1975 and attempted to bypass procedural requirements by filing the appeal himself. The court ruled that post-2017 amendments to the Code of Criminal Procedure mandate that such appeals must be signed by a qualified defender to avoid inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision must be filed by a registered defense attorney; personal filing by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDOGNETTI ANIELLO nato a VILLARICCA il 11/12/1972 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdate-avvige-a4e-PaFt-i-;-- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che avverso il provvedimento in epigrafe, con cui era stato rigettato un reclamo ex art. 18-ter L. 354 del 1975, BIDOGNETTI Aniello ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i