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Ordinanza — n. 71/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being personally filed by the appellant instead of by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 71/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally filed by the appellant rather than by a registered defense attorney. The appellant had previously had a complaint rejected under Article 18-ter of Law 354/1975 and attempted to bypass procedural requirements by filing the appeal himself. The court ruled that post-2017 amendments to the Code of Criminal Procedure mandate that such appeals must be signed by a qualified defender to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision must be filed by a registered defense attorney; personal filing by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing defense attorney requirement inadmissibility Code of Criminal Procedure riesame della carcerazione preventiva capacità di subire la carcerazione domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 571, cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDOGNETTI ANIELLO nato a VILLARICCA il 11/12/1972 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdate-avvige-a4e-PaFt-i-;-- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che avverso il provvedimento in epigrafe, con cui era stato rigettato un reclamo ex art. 18-ter L. 354 del 1975, BIDOGNETTI Aniello ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i