Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to omission of specific criminal law complaint in prior appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant raised a new ground challenging Article 133 of the Penal Code for the first time in this proceeding. This issue was not specifically argued during the previous appeal, which only requested acquittal on the merits. The court ruled that such omissions prevent the cassation judge from reviewing points intentionally excluded from the lower court's consideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces complaints not specifically raised before the appellate court, as this risks annulling a decision based on a presumed lack of motivation for an issue intentionally withheld from the lower judge's cognizance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE CARLO nato a NAPOLI il 25/07/1973 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che TORRE Carlo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Bologna aveva confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 2.3.2023; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la erronea applicazione ella legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena; Tenuto conto che, per quanto risulta dalla lettura della sentenza impugnata, si tratta di doglianza non fatta specificamente oggetto del precedente appello, con il quale era stata chiesta soltanto l'assoluzione nel merito del ricorrente;
Considerato che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017, Rv. 269632 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013 Rv. 255577 - 01), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell'8/3/2017, Rv. 2870316 - 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, •comma 3, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così