Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds not raised in prior appeal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding sentencing and failed to provide logical reasoning. The court rejected this because the specific grounds for appeal were not raised in the previous appellate judgment, violating procedural rules against introducing new issues at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it raises issues not specifically objected to in the prior appeal judgment, as new grounds cannot be introduced to avoid intentional omission of reasoning by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che VALENTI Salvatore ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Bologna aveva confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 31.5.2023; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la erronea applicazione ella legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e il conseguente vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; Tenuto conto che, per quanto risulta dalla lettura della sentenza impugnata, si tratta di doglianza non fatta specificamente oggetto del precedente appello, con il quale era stata chiesta soltanto l'assoluzione nel merito del ricorrente;
Considerato che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017, Rv. 269632 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013 Rv. 255577 - 01), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell'8/3/2017, Rv. 2870316 - 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così