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Ordinanza — n. 61/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison release order due to lack of new factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 61/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant's arguments regarding disciplinary infractions and lack of motivation were deemed identical to the original complaint filed with the Tribunal of Surveillance. The court ruled that the lower tribunal correctly applied established jurisprudence regarding how behavioral transgressions impact the entire rehabilitation period, rejecting any request for a new factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal order is inadmissible if it merely repeats the original complaint without presenting new facts or arguments, as the court of jurisdiction cannot re-evaluate historical data or adopt different evaluative parameters.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Prison Surveillance Tribunal Early Release Order Rehabilitation Period Assessment Disciplinary Infractions Judicial Review Limits successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Rv. 267245 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO ROBERTO nato a MESSINA il 03/12/1986 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; I

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso, articolato in due motivi, che il difensore di LEO Roberto ha presentato avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato un reclamo proposto in relazione al rigetto di una istanza di liberazione anticipata da parte del Magistrato di Sorveglianza di Messina; Considerato che il primo motivo di ricorso - criticando, in sostanza, il rilievo attribuito alle infrazioni disciplinari del condannato ed alla loro incidenza sul percorso rieducativo in atto - ripropone in realtà le medesime doglianze del reclamo, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata e sollecitando una rivalutazione in fatto dei dati storici presi in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza per formulare il proprio giudizio;

Considerato che il secondo motivo di ricorso - sviluppato intorno alla censura di carenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui l'ordinanza ha ritenuto che, per uno dei semestri in cui non si erano registrate violazioni disciplinari, le infrazioni successive dimostrassero la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche per il periodo antecedente - non ha tenuto conto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti e su quelli successivi a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto (cfr.

Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Rv. 267245 - 01); Rilevato che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con motivazione non illogica, ha messo in luce, anche con riferimento al semestre immune da violazioni, che comunque "tutto il periodo è stato costellato da una condotta reiterata irregolare", la quale senza dubbio costituisce indice dell'assenza di un serio processo di risocializzazione e dell'assenza di una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto richiede al giudice di legittimità una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a