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Ordinanza — n. 60/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation due to new conviction within five years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 60/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Franco Antonina inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant argued that the suspended sentence should not have been revoked because the new conviction occurred after a five-year gap and the original crime was time-barred. The court rejected these claims, affirming that the five-year period for revocation runs from the sentence's finality, not the crime's date, and that prescription stops upon the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 168 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.; The five-year period for revoking a conditional sentence runs from the date the granting judgment becomes final, not from the date of the offense, and the statute of limitations ceases to run upon the finality of the conviction judgment.

Parole chiave

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conditional sentence revocation five-year period calculation statute of limitations suspension manifest unfoundedness finality of judgment revoca della sospensione condizionale remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 168 cod. pen.
l'art. 168 cod. pen. - nella ipotesi di cui al comma 1, n.
Art. 163 cod. pen.
ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod.
Art. 161-bis cod. pen.
il corso della prescrizione del reato cessa, al più tardi, con la irrevocabilità della sentenza di condanna (il nuovo art. 161-bis cod.
art. 168 cod. pen
pen., va computato, anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez.
art. 161-bis cod. pen
il corso della prescrizione del reato cessa, al più tardi, con la irrevocabilità della sentenza di condanna (il nuovo art. 161-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016
168, comma primo, stesso codice, a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Rv.
Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006
267095 - 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv.
Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO ANTONINA nato a GIARDINI NAXOS il 13/10/1959 avverso l'ordinanza del 03/05/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di FRANCO Antonina avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 30.9.2020 (irrevocabile in data 22.1.2019), per avere la ricorrente riportato un'altra condanna (irrevocabile in data 18.1.2024) nel quinquiennio successivo; Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 168 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto:

1) la pena sospesa, che ha revocato il giudice dell'esecuzione, era stata concessa correttamente con la prima sentenza, giacché all'epoca non vi erano altre condanne nel quinquiennio e, dunque, tutt'al più doveva essere revocata la pena sospesa concessa con la seconda sentenza;

2) il fatto di cui alla prima sentenza è stato commesso il 23.7.2015, mentre il fatto di cui alla seconda sentenza è stato commesso il 26.3.2022 dopo oltre cinque anni;

3) in ogni caso, il reato per il quale è stata inflitta la pena sospesa revocata era prescritto al momento della revoca da parte del giudice dell'esecuzione con ordinanza in data 3.5.2024; Ritenuto che le doglianze in questione siano manifestamente infondate, in quanto:

1) l'art. 168 cod. pen. - nella ipotesi di cui al comma 1, n. 1), che è stata applicata nella specie, sebbene non sia stato espressamente specificato nel provvedimento impugnato - riguarda sempre una sospensione della pena concessa correttamente, di cui è però prevista la revoca a causa del sopravvenire di un'altra sentenza di condanna nei termini previsti dalla legge;

2) ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., va computato, anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Rv. 267095 - 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv. 234893 - 01) e non dalla data di commissione del reato oggetto della sentenza stessa;

3) il corso della prescrizione del reato cessa, al più tardi, con la irrevocabilità della sentenza di condanna (il nuovo art. 161-bis cod. pen., che colloca ancor prima la definitiva cessazione del corso della prescrizione alla pronunzia della sentenza di primo grado, non è applicabile al caso di specie, che riguarda reati commessi prima della sua entrata in vigore), sicché "successivamente, di decorso del termine di prescrizione non può più dirsi, non foss'altro che per la necessità logica di non trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione" (così, Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Rv. 285406 - 01);

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto connotato da errori di diritto, integrati dal disconoscimento del senso assolutamente univoco di determinate disposizioni di legge ovvero dalla proposizione di questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell,. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass