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Ordinanza — n. 59/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding plea bargain consent under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 59/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to address the specific grounds required for challenging a plea bargain reduction in the second instance. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by reclassifying the crime without sufficient reasoning regarding objective and subjective elements. The court ruled that appeals against plea bargains must strictly focus on the party's intent to agree, the prosecutor's consent, and the content of the original judgment, which this appeal did not satisfy.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against plea bargains are admissible only if they concern the party's intent to agree, the prosecutor's consent, or the content of the original judgment.

Parole chiave

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plea bargain appeal second instance review procedural admissibility consent requirements reclassification of crime tentato omicidio aggravato assassinio qualificato omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 599-bis c.p.p.
E IN DIRITTO Rilevato che ESSABIRI Salim ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Brescia, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 606, lett. e), c.p.p.
del Tribunale di Brescia dell'8.6.2023; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO Rilevato che ESSABIRI Salim ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Brescia, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del g.u.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Rv. 274522
103, la cognizione del giudice di secondo grado, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, è limitata, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Rv. 274522);
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv. 276102
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSABIRI SALIM nato il 22/04/2003 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA Elate-auisa_alle-~ udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che ESSABIRI Salim ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Brescia, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del g.u.p. del Tribunale di Brescia dell'8.6.2023; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazione del delitto di cui agli artt. 56-575 cod. pen. nel delitto di lesioni per insussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo; Considerato che:

1) in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la cognizione del giudice di secondo grado, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, è limitata, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Rv. 274522);

2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv. 276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos