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Ordinanza — n. 57/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding generic mitigating circumstances due to manifest unfoundedness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 57/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the lower court failed to evaluate mitigating circumstances under Article 133 of the Penal Code. The appellant argued the decision relied solely on prior convictions, but the court found the judgment actually considered the gravity of the crime and the absence of favorable elements. Consequently, the court ruled that the appeal's allegations contradicted the actual reasoning and process records.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court may limit its examination to the single most prevalent element among those listed in Article 133 of the Penal Code to determine whether generic mitigating circumstances apply, rendering a single relevant factor sufficient for the decision.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of motivation appeal Article 133 Penal Code manifest unfoundedness procedural inadmissibility circostanze attenuanti motivi di rigore obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv.
Sez. 2, n. 17281 dell'8/1/2019
Sez. 2, n. 17281 dell'8/1/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREUCCI MARCO nato a ROMA il 22/10/1965 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di ANDREUCCI Marco avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 7.2.2023 nei confronti del ricorrente; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la sentenza impugnata le avrebbe escluse sulla sola base dei precedenti dell'imputato e senza valutare gli altri indici previsti dall'art. 133 cod. pen.;

Rilevato che, in realtà, la sentenza impugnata ha fondato il diniego non solo sui precedenti del ricorrente, ma anche sulla gravità del fatto, per il tramite della adeguata descrizione della condotta, e comunque sull'assenza di qualsivoglia elemento o circostanza di segno favorevole; Considerato, pertanto, che il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549 - 02);

Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto muove alla sentenza impugnata censure palesemente contrastate dagli atti processuali, attribuendo alla motivazione della decisione un contenuto letterale diverso da quello reale (cfr. Sez. 2, n. 17281 dell'8/1/2019, Rv. 276916 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C