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Ordinanza — n. 54/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after sentence served via community service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 54/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest. The appellant, Sallaku Erand, sought to challenge a lower court order rejecting his request for community service, but he had already been released on May 10, 2024, via this alternative measure. The court ruled that the utility of the appeal vanished because the appellant's situation had materially changed, rendering the legal challenge moot.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if a subsequent lack of interest arises, occurring when the factual or legal situation changes such that the appellant's interest in challenging the decision is no longer present.

Parole chiave

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subsequent lack of interest cassation inadmissibility alternative sentence measure utilitarian perspective mootness in criminal procedure differimento dell'esecuzione della pena interesse degno di protezione ritiro dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Tenuto conto che l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
251694); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. U, n. 20 del 9/10/1996
pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/6/1997
206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALLAKU ERAND nato il 12/07/1983 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Premesso che SALLAKU Erand ha proposto ricorso per cassazione in data 1.3.2024 avverso il provvedimento in epigrafe, con cui era stata rigettata la sua domanda di ammissione alla misura alternativa di affidamento in prova ai servizi sociali; Rilevato che nello stesso provvedimento impugnato era precisato che il fine pena fosse fissato in una data antecedente alla odierna udienza e che dalla certificazione del D.A.P., estratta oggi dalla cancelleria, risulta che il ricorrente sia stato effettivamente scarcerato in data 10.5.2024 per "espiazione";

Tenuto conto che l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, deve essere individuato secondo una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693);

Considerato, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata - per effetto della avvenuta espiazione della pena detentiva - una situazione di "carenza d'interesse sopraggiunta", la quale va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, Marinaj, sopra citata, Rv. 251694); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. C