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Ordinanza — n. 53/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for requesting non-authorized factual re-evaluation and citing wrong legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 53/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to defer sentence to home detention, arguing for a new evaluation of a medical report and citing constitutional violations. The court rejected these claims because the appeal sought an unauthorized reinterpretation of facts and relied on legal grounds not permitted under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 27, 31 Cost.: An appeal under Art. 606 c.p.p. is inadmissible if it requests a non-authorized re-evaluation of factual elements or invokes constitutional violations that can only be raised via a separate constitutional question.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal home detention deferment factual re-evaluation procedural code art 606 constitutional violation grounds allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Considerato che con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.
Art. 27, comma 3, Cost.
Art. 31 Cost.
art. 606 cod. proc. pen
27, comma 3, e 31 Cost., laddove, invece, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo
e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, che nel caso di specie non è stata proposta (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, n.m.
sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, Leone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANDI GIACOMO nato a MILANO il 25/01/1991 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di MORANDI Giacomo avverso l'ordinanza con cui in data 6.12.2023 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto una istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare; Considerato che con il primo motivo si invoca sostanzialmente una rivalutazione nel merito dell'ordinanza impugnata, principalmente sulla base di un argomento inesatto, e cioè che non si sia tenuto conto di una relazione sanitaria del 24.11.2023, la quale è invece espressamente citata dal Tribunale di Sorveglianza, per dare atto, peraltro, che da essa si tragga la conferma della compatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime detentivo;

Considerato che con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 27, comma 3, e 31 Cost., laddove, invece, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, che nel caso di specie non è stata proposta (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, n.m. sul punto; sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto, per un verso, si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata e, per l'altro, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge;

Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co