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Sentenza — n. 41879/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41879/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha disposto la consegna di Patrick Weitzner Tripicchio all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso sulla base dell'ordine di cattura del 29/9/2025 della Pretura di Monaco di Baviera, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso dal 28 maggio al 3 giugno 2025 in Monaco di Baviera.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 41879/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con nota trasmessa il 29/12/2025 il difensore del ricorrente, Avv. Francesco Caldiero, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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arresto in vista d'estradizione allontanamento malgrado rischio di persecuzione riestradizione sequestrabilità pericolo di traffico di stupefacenti pericolo di tortura
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Weitzner Tripicchio Patrick nato in Messico il 12/7/1993 avverso la sentenza emessa il 30 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha disposto la consegna di Patrick Weitzner Tripicchio all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso sulla base dell'ordine di cattura del 29/9/2025 della Pretura di Monaco di Baviera, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso dal 28 maggio al 3 giugno 2025 in Monaco di Baviera.

2. Patrick Wetzner Tripicchio ricorre per cassazione deducendo due motivi. 2.1. Violazione di Legge, in relazione agli artt. 1, 6, comma 1, lett.

c) e 16 della legge n. 69 del 2005. In primo luogo si deduce che la Corte territoriale, pur avendo fissato il termine del 30/10/2025 per l'acquisizione delle informazioni richieste allo Stato emittente, ha emesso la sentenza impugnata respingendo l'eccezione difensiva relativa alla omessa trasmissione del provvedimento limitativo della libertà personale, documentazione che, si sostiene, era necessaria stante la mancanza della firma del Giudice della cautela. Sotto altro profilo si lamenta, inoltre, l'omessa verifica della ragione per cui è stato emesso il mandato di arresto europeo, se processuale o meramente investigativo, e della sua proporzionalità 2.2. Violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005 in relazione al pericolo per l'integrità fisica del ricorrente, di religione ebraica, ove detenuto nelle carceri tedesche in cui vi è prevalenza di detenuti musulmani.

3. Con nota trasmessa il 29/12/2025 il difensore del ricorrente, Avv. Francesco Caldiero, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimento. di cui all'art. 22, com