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Sentenza — n. 41730/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as legal error on cassation appeal time extension not being a material fact error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41730/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the applicant's argument regarding a procedural time extension was a question of law rather than a material fact error. The defense argued that the lower court failed to apply a fifteen-day extension for appeals filed after a non-participated summary procedure, citing conflicting judicial precedents on whether the 'Cartabia' reform applies retroactively to absent defendants. The court rejected this distinction, holding that the applicant's claim required adopting a specific, non-retroactive legal interpretation which cannot be corrected through the extraordinary remedy of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary remedy of cassation for material or factual error does not apply when the contested issue involves a divergent legal interpretation that cannot be retroactively corrected.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility material fact error distinction procedural time extension Cartabia reform retroactivity extraordinary remedy limitation summary procedure absence legal interpretation error eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
1.Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi di merito che investono la valutazione di una questione giuridica e non già per un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod.
Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 598-bis, comma 2 cod. proc. pen.
avendo ritenuto non applicabile tale disposizione al giudizio di appello trattato con procedimento camerale non partecipato, senza che fosse stata avanzata istanza di partecipazione a norma dell’art. 598-bis, comma 2, cod.
Art. 94, comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022
Va ricordato che l'art. 94, comma 2, d.lgs.
Art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020
199 del 2022) ha stabilito che per le impugnazioni proposte fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 (termine successivamente prorogato fino al 30 giugno 2024) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
articolo 625-bis cod.proc.pen
1.Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi di merito che investono la valutazione di una questione giuridica e non già per un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod.
art. 598-bis cod. proc. pen
riforma “Cartabia”, e che, quindi, non andava applicata la normativa sul giudizio in assenza prevista dall’art. 598-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
1.Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi di merito che investono la valutazione di una questione giuridica e non già per un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023
Tale orientamento (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv.
Sez. 5 n. 17239 del 14/03/2025
(vedi, Sez. 5 n. 17239 del 14/03/2025, Cudini, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole Aprile - Presidente - Sent. n. sez. 1770/25 Riccardo Amoroso - Relatore - CC–10/12/2025 Mariella Ianniciello R.G.N.35847/2025 Paolo Di Geronimo Ombretta Di Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mazzilli Pietro, nato a Montemurro il 23/03/1964 avverso la ordinanza del 29/05/2025 della Corte di Cassazione, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’Avv. Nino Rocco Venece, difensore di Pietro Mazzilli, che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Pietro Mazzilli ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 22 novembre 2024, che aveva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41730/2025 Roma, lì, 30/12/2025 confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 493-ter, 61, n.2, e 624 cod. pen. emessa dal Tribunale di Potenza in data 4 ottobre 2021. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con ordinanza n. 29510 del 29 maggio 2025.

Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625-bis cod.proc.pen., sostenendosi che per mero errore di fatto la Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché depositato tardivamente, senza considerare il prolungamento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. avendo ritenuto non applicabile tale disposizione al giudizio di appello trattato con procedimento camerale non partecipato, senza che fosse stata avanzata istanza di partecipazione a norma dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.

In particolare, la Corte di Cassazione non avrebbe tenuto conto che la dichiarazione di assenza è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, prima della entrata in vigore della c.d. riforma “Cartabia”, e che, quindi, non andava applicata la normativa sul giudizio in assenza prevista dall’art. 598-bis cod. proc. pen. Conseguentemente, si chiede che venga disposto l’annullamento della ordinanza emessa dalla Corte di cassazione con le conseguenti statuizioni sui motivi di ricorso per cassazione che vengono riproposti in questa sede e di cui si chiede l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi di merito che investono la valutazione di una questione giuridica e non già per un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, considerata la natura di rimedio straordinario che caratterizza il ricorso previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. la nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario riguarda un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280). Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, sicchè sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

2. Peraltro, nel caso di specie va osservato che la questione giuridica dedotta ha dato luogo a due orientamenti opposti. In particolare secondo un primo orientamento – che è quello cui ha fatto riferimento l’ordinanza impugnata - nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Tale orientamento (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01) è stato affermato senza distinguere se il procedimento camerale cartolare in appello sia stato trattato in base alla normativa emergenziale pandemica da Covid-19 ovvero secondo il rito cartolare introdotto dalla c.d. “riforma Cartabia”. Va ricordato che l'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dall'art. 5-duodecies L.n. 199 del 2022) ha stabilito che per le impugnazioni proposte fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 (termine successivamente prorogato fino al 30 giugno 2024) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020.

Secondo il contrapposto orientamento si deve, invece, distinguere a seconda che la procedura cartolare si sia svolta sotto la vigenza della normativa sull’assenza antecedente a quella introdotta con la “riforma Cartabia”, perchè nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e siffatta dichiarazione non sia stata revocata, conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima dell'entrata in vigore del citato decreto e trattato successivamente con procedimento cartolare non partecipato, sicché, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, egli potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (vedi, Sez. 5 n. 17239 del 14/03/2025, Cudini, Rv. 288136 – 01).

Risulta, quindi, evidente che con il ricorso non si deduca un errore di fatto ma un errore di diritto, peraltro ravvisabile solo aderendo al secondo dei due orientamenti di legittimità che si sono formati sulla questione appena sopra riportati, certamente non suscettibile di essere rivalutato o rettificato con il rimedio del ricorso straordinario.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Riccardo Amoroso Ercole Aprile