Sentenza — n. 41699/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile perché, al di là della mera enunciazione divizi di violazione di legge e di motivazione, di fatto, si risolve in mere censure generiche e di merito, peraltro di difficile lettura , volte a sollecitare una non consentita diversa lettura del compendio indiziario. Va, a tale riguardo, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41699/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria afirma dell’avv. Giuseppe Vitiello, l’indagato Lettieri ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto costituito da censure di merito, si limita ad offrire una valutazione alternativa delle fonti di prova ed omette di produrre gli atti investigativi richiamati nell’atto di impugnazione.
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Europeo -Ufficio di Napoli nel procedimento a carico di: Lettieri Domenico nato a San Felice ACancello il 23/04/1964 De Dominicis Marcello nato a Napoli il 09/12/1975 Mezzaro Fabrizio nato a Napoli il 03/09/1971 avverso l'ordinanzaemessa il 30 maggio 2025 d a l T ribunale di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; uditi i difensori, Avv.
Carmine Capasso, per De Dominicis, Avv. Francesco Carotenuto per Mezzaro e Avv. Giuseppe Vitielloper Lettieri, i quali hanno concluso per l'inammissibilitào il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Il Procuratore Europeo di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo Ufficio avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di Lettieri Domenico, De Dominicis Roberto e Mezzaro Fabrizio, quanto al solo Lettieri, per il reato di cui all’art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen., quanto a Lettieri e Mezzaro, per il reato di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen., nonché, con riferimento a tutti gli indagati, per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.
Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla esclusione della gravità indiziaria relativa ai reati di cui all’imputazione provvisoria.Nel motivo si procede ad una dettagliata ricostruzione, anche in chiave cronologica,delle risultanze investigative, si ricostruisce il quadro indiziario a carico degli indagati e si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2. Con memoria afirma dell’avv. Giuseppe Vitiello, l’indagato Lettieri ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto costituito da censure di merito, si limita ad offrire una valutazione alternativa delle fonti di prova ed omette di produrre gli atti investigativi richiamati nell’atto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là della mera enunciazione divizi di violazione di legge e di motivazione, di fatto, si risolve in mere censure generiche e di merito, peraltro di difficile lettura , volte a sollecitare una non consentita diversa lettura del compendio indiziario. Va, a tale riguardo, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in attio che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolva, come nel caso in esame,nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attiene alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). L’ordinanza impugnata, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, limitandosi ad insistere sulla propria alternativa ricostruzione dei fatti, con motivazione non manifestamente illogica e sulla base di puntuali riferimenti ad elementi indiziari,ha esclu so la gravità degli indizi di colpevolezza a carico degli indagati, pur evidenziando la presenza di elementi comportamentali non specchiati del Lettieri e di rapporti opachi con gli altri indagati, specie con Pizzicato.
Si afferma, infatti, che:
a) non ci sono indizi di partecipazione di Lettieri al sodalizio;
b) che, quanto alle ipotesi corruttive, mancano indizi del sinallagma in quanto, con riferimento al capo b) e all’interessamento di Pizzicato in relazione al superamento del concorso pubblico del figlio di Lettieri, condotta ritenuta il prezzo della corruzione impropria, non vi sono riscontri a tale assunto, non risultando che il figlio di Lettieri abbia partecipato a detto concorso. Si è inoltre considerata l’interruzione dei rapporti con Pizzicato tra il 2017 e il 2022;c) quanto al reato di cui al capo c), risulta dimostrato documentalmente che Lettieri avrebbe stipulato una polizza assicurativa, con l’intermediazione di De Dominicis, ricorrendoad un finanziamento poi restituito. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così dec