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Sentenza — n. 41694/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to sufficient evidentiary grounds and adequate reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41694/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the detention order against Concetto Piterà for mafia association charges. The lower court found the evidentiary grounds sufficient based on intercepted communications, video recordings, and witness statements regarding internal clan conflicts and drug trafficking. The court rejected the defense's claims of logical flaws, noting that the detailed reasoning met all statutory requirements for pre-trial detention.

Regesto Legislator

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Art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.: The appeal against a detention order is inadmissible if the lower court's reasoning is complete, logical, and based on sufficient indicia of guilt, as the standard for pre-trial detention differs from the standard for a final conviction.

Parole chiave

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pre-trial detention mafia association evidentiary grounds logical reasoning appeal inadmissibility procedural law indicia of guilt correità

Disposizioni normative citate

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Art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art.
Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 cod.
articolo 416 bis cod. pen
Riesame emessa in data 26.07.2025, veniva confermata, nei confronti del ricorrente Concetto Pitera', l'ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 18.06.2025 per il reato di cui all'articolo 416 bis cod. pen.
art. 292 cod. proc. pen
art. 192 cod. proc. pen
richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. III, n. 44938 del 05/10/2021
Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 10/11/2022
(Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 10/11/2022 Cc.
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Piterà Concetto nato a Catania il 28/12/1976 avverso l'ordinanza del 26/07/2025 del Tribunale del Riesame di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato Rapisarda Giuseppe del Foro di Catania, anche in sostituzione del codifensore avvocato D'Anna Maria Lucia, in difesa di Pitera' Concetto, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del Tribunale di Catania sez. Riesame emessa in data 26.07.2025, veniva confermata, nei confronti del ricorrente Concetto Pitera', l'ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 18.06.2025 per il reato di cui all'articolo 416 bis cod. pen. (capo 1) per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "Cursoti milanesi" dal giugno 2021 al novembre 2022.

2. Il Tribunale del Riesame ha ricostruito la vicenda di cui all'ordinanza cautelare del GIP, relativa all'evoluzione della faida interna ai Cursoti Milanesi, culminata in conflitto armato nell'aprile 2022, poi ricomposta per salvaguardare il narcotraffico, i relativi introiti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, primo tra tutti Gabriele Giuseppe Pitarà, figlio del defunto Rosario detto 'Saretto U Furasteri', e padre di uno degli indagati, Giuseppe Concetto Pitarà, e ha inoltre ricostruito le dinamiche associative del clan del traffico di droga sulla piazza di San Berillo e la vicenda estorsiva ai danni del locale `La Vecchia Dogana' di Catania, protrattasi con metodi mafiosi, dal novembre 21 al maggio 2022; il quadro indiziario risulta fondato, oltre che su precedenti procedimenti, sulle attività tecniche di intercettazione, comprese quelle del capo detenuto Pitarà Gabriele Giuseppe, che comunicava per telefono dal carcere con i figli e gli altri sodali; su videoriprese; su arresti, perquisizioni e sequestri di armi e stupefacenti, nonché sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vinciguerra Michele e Privitera Salvatore Sam, ex appartenente alla famiglia Nizza Santapaola.

Vengono esposte circostanze precedenti, ed in particolare l'esistenza e l'operatività del clan mafioso facente capo al leader storico Luigi 'Jimmy' Miano e nel tempo a Rosario Pitarà inteso Saretto U Furasteri, a Giovanni Gurrieri inteso Zorro e a Carmine DiStefano inteso Pasta Ca Sassa, definitivamente accertata dagli anni 80 e fino alla seconda metà degli anni 2000; nonché la sentenza resa in ordine all'omicidio dell'8.08.2020 di alcuni esponenti dei Cappello da parte dei Cursoti Milanesi, ed ancora l'ordinanza cautelare del 18/11/2022 (operazione Zeus) dalla quale risulta ricostruito il tentativo del detenuto Pitarà Rosario U Furasteri di riprendere la guida del gruppo e ricomporre le ostilità con il clan Cappello; nonché, nel procedimento in oggetto, la frattura intercorsa tra i Piterà e i Licciardello, in quanto questi ultimi, a dispetto del vincolo di sangue, avevano deciso di lasciare l'associazione mafiosa e tentato di transitare in altri gruppi, in quanto ritenevano di aver subito torti da parte dei cugini Piterà e dell'Ardizzone Giuseppe, che era stato indicato quale responsabile dell'organizzazione, in quanto il Licciardello si trovava agli arresti domiciliari; nel giugno 2022 i Licciardello e i Piterà si riavvicinavano, come anche ricostruito sulle dichiarazioni di Privitera Salvatore Sam;

Il tribunale tiene pertanto "pienamente provata, con il grado probabilistico proprio del giudizio cautelare, la perdurante esistenza dell'associazione mafiosa denominata clan dei Cursoti Milanesi come contestata nell'imputazione provvisoria".

3. Per quanto riguarda la posizione del ricorrente, il Tribunale fa propria la ricostruzione dell'ordinanza cautelare ed in particolare la motivazione del GIP, nella quale si afferma che per Piterà Concetto, cl. '76, fratello di Piterà Gabriele, nipote del defunto Rosario "Saretto" Pitarà, plurime risultanze captative confermano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Privitera Salvatore Sam c in ordine alla appartenenza di Piterà Concetto al clan, che veniva indicato come un soggetto "ruolo apicale", per quanto riferitogli. Le intercettazioni citate (ad esempio Piterà Concetto che commentava con il figlio, Piterà Giuseppe detto Unghio, il tradimento dei fratelli Licciardello, che si erano schierati con altre famiglie mafiose, tradendo il vincolo di sangue coincidente con il vincolo criminale diversamente dagli altri componenti della famiglia -Pitera' Giuseppe Concetto e Pitera' Rosario, indicati come i "picciriddi"-, così come Concetto Pitara' Concetto cl. 1977, inteso "Concetto u Furasteri") che erano rimasti tutti fedeli alla famiglia di origine); la rilevanza, in termini di equilibri mafiosi, della spaccatura determinata dai,Licciardello, di importanza tale da richiedere, a dire di Piterà Concetto, l'intervento di Piterà Rosario e del "grande", ovvero Distefano Carmelo, riconosciuto anche da Piterà Concetto quale "capo" dell'associazione mafiosa; l'intervento di Piterà Concetto per stabilire una tregua per una migliore gestione del traffico di stupefacenti; sono elementi che concorrono a fondare il convincimento della appartenenza di Piterà Concetto all'associazione mafiosa 'Cursoti Milanesi' così come la circostanza che, prima di "rompere" definitivamente con Distefano Carmelo, Piterà Gabriele, come più volte ribadito nel corso delle conversazioni intercettate, "dovesse" parlare con suo fratello Concetto; la scarcerazione di Piterà Concetto era evento atteso dal fratello Gabriele con grande entusiasmo perché Concetto era "una macchina da soldi" e, una volta scarcerato, avrebbe fatto crescere i guadagni;

Piterà Concetto non tardava ad assumere un ruolo attivo nel traffico di stupefacenti, come dimostrato dal fatto che a lui si rivolgeva Pitarà Concetto per esternare le lamentele in ordine alla gestione della piazza di spaccio; Piterà Concetto si impegnava a risolvere la questione dopo avere parlato con il figlio Giuseppe.

4. Il Riesame ha condiviso la motivazione del GIP, sostenendo che le emergenze investigative trovano unica spiegazione logica nell'attribuzione a Piterà Concetto del ruolo di intraneo all'associazione mafiosa; ad attestare che il sodalizio si occupava del mantenimento, tra gli altri, di Concetto Piterà, il progr. 5813 del 18.2.2022, in cui Gabriele Piterà incaricava il figlio Rosario di far comprendere a Licciardello Giuseppe che anche lui doveva occuparsi del mantenimento dei detenuti, destinando loro una quota dei guadagni ("cinquecento euro a settimana! Abbiamo fatto i conti, così non si lamenta nessuno") derivanti dalle "macchine" (ovvero piazze di spaccio), e, contestualmente, gli chiedeva chi si occupasse di suo fratello Concetto (Poi il mio gemello chi se l'è accollato?).

In seguito al contrasto tra i Licciardello e la fazione capeggiata da Ardizzone Giuseppe, Piterà Concetto veniva edotto del coinvolgimento del figlio Giuseppe nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco contro l'appartamento di Licciardello Giuseppe, raccomandando ai familiari la massima prudenza, compresa l'eliminazione del telefono cellulare (progr. 82, con la moglie, Licciardello Stefania, 11:59 Pitarà parla con Licciardello, e le dice di sbrigarsi con queste cose e di stare attento, di chiamare al figlio (Piterà Giuseppe, ndr) e di buttare il telefono).

Espliciti, ancora, i riferimenti alla figura dell'odierno ricorrente nella lunghissima conversazione progr. 1819 registrata tra Licciardello Giuseppe e Piterà Gabriele, laddove il primo affermava di aver acconsentito alla richiesta dello zio Concetto di "sedersi" e provare a comporre il conflitto con i cugini, ma che, ciò nonostante, costoro avevano proseguito nella falda. Ancora, nel medesimo contesto, Piterà replicava al Licciardello che la scelta di Ardizzone quale responsabile era stata obbligata, conseguendo allo stato detentivo di esso Piterà, del di lui fratello Concetto e dello stesso Licciardello, allora sottoposto agli arresti domiciliari; interveniva sul figlio Giuseppe in favore del proprio cugino Concetto u Forastere, che si era lamentato dell'organizzazione dei turni della piazza di spaccio.

Il tribunale del Riesame afferma che, a fronte dei convergenti elementi indiziari, risultano dunque superabili le obiezioni difensive, reiterate in questa sede: con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Privitera Salvatore Sarn, contrariamente a quanto asserito nella memoria e ribadito nel corso della discussione orale, il narrato del collaborante non appare affatto frutto di confusione; lo stesso è stato infatti chiaro nell'affermare di averlo visto in foto perché da molto tempo detenuto e che nel clan aveva un ruolo apicale, che manteneva tramite un telefono con il quale comunicava con l'esterno; si tratta di notizie de relato, cui non può che essere attribuita limitata valenza probatoria, ma che riscontrano (e sono da essi riscontrate) gli esiti delle intercettazioni.

Con riferimento alla posizione del ricorrente, il quadro indiziario è principalmente composto dalle intercettazioni, che ne descrivono la posizione in termini conformi all'imputazione provvisoria.

5. Non è inoltre sostenibile , secondo il tribunale, che le accuse mosse al Piterà costituiscano espressione di una mera "eredità mafiosa", posto che, dalla viva voce degli indagati, ne è stata monitorata l'intraneità al clan facente riferimento allo zio, e non una mera responsabilità di posizione, e deve essere rigettata la suggestione difensiva sostanziata nell'essere state, le affermazioni del germano Gabriele Piterà, frutto di vaneggiamenti o al massimo di mere speranze; contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i riferimenti effettuati dal Piterà al gemello Concetto sono tutt'altro che il frutto di illusioni, attesa la precisione degli stessi e, soprattutto, gli omologhi riferimenti effettuati dal ricorrente nelle conversazioni di cui era interlocutore diretto.

Infine, con riguardo alle osservazioni difensive relative all'estraneità di Piterà Concetto rispetto all'ordinanza Zeus, tale circostanza è agevolmente spiegabile, in linea con quanto eccepito dal p.m. in udienza, con il fatto che nel corso di quell'indagine non era stato individuato il telefono cellulare adoperato dal detenuto per comunicare con l'esterno. Non risponde al vero, restando sul tema, che il ricorrente non avesse alcun telefono in carcere (si fa riferimento a quanto dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni in udienza camerale).

6. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Giuseppe Rapisarda, ricorre avverso tale ordinanza con un unico, articolato motivo, con il quale censura la violazione di legge e di motivazione ex articolo 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'articolo 416 bis cod. pen. per erronea qualificazione giuridica della condotta: sostiene la difesa che la motivazione del provvedimento sia gravemente viziata sotto il profilo della carenza e logicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di appartenenza al sodalizio di stampo mafioso e si fondi su elementi che al più possono essere sintomatici di una condotta rientrante nell'alveo dei delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti eventualmente anche nella forma della partecipazione organizzata; il tribunale del Riesame riporta una serie di intercettazioni dalle quali non emerge in modo evidente il coinvolgimento del prevenuto nelle attività associative e si tratta di intercettazione riferibili a conversazioni tra soggetti e terzi tra cui il fratello Gabriele Giuseppe, nelle quali l'odierno ricorrente, in quel momento detenuto, viene menzionato quale persona in grado di 'sistemare' una situazione relativa alla piazza di spaccio; le lamentele manifestate al ricorrente dall'omonimo Concetto Pitarà in merito ai turni della piazza di spaccio non costituiscono un elemento sintomatico di appartenenza al sodalizio ma sono coerenti solamente con la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ove la ripartizione degli spazi e dei turni è usuale; in sostanza al Piterà non è possibile attribuire la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto sia pur minimo ma in ogni caso riconoscibile alla vita dell'associazione tale da far ritenere il suo inserimento attivo con caratteri di stabilità e consapevolezza oggettiva (Sez.Un sent. 27 maggio 2021 n. 36958).

Il nome del ricorrente non viene mai menzionato tra i soggetti intercettati e non risulta aver partecipato ad attività intimidatorie né a riunioni né operazioni tipiche dell'associazione mafiosa; le dichiarazioni del fratello Gabriele Giuseppe sono generiche e provengono da un soggetto con evidenti interessi personali e l'attribuzione di valenza probatoria tale dichiarazione in assenza di verifica critica si pone in contrasto con i criteri fissati dall'articolo 192 cod proc pen; si tratta di un caso di motivazione circolare: le dichiarazioni sono ritenute attendibili perché confermate dalle intercettazioni che a loro volta sono considerati rilevanti solo perché coerenti con quanto detto da Gabriele Giuseppe Piterà.

Il ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni dinanzi al gip ha riconosciuto il suo coinvolgimento (invitare il figlio a porre fine alle dispute che si erano create tra Piterà Giuseppe e i cugini per eventi del tutto estranei al gruppo mafioso) ma ha affermato "Sono intervenuto perché quelli sono sempre i miei nipoti e non volevo che tra di loro ci fossero dei litigi"; rispetto al ricorrente anche il contributo dichiarativo del collaboratore Privitera Salvatore Sam si rileva inconsistente avendo appreso da terzi la presunta appartenenza del ricorrente al sodalizio ma non avendolo mai conosciuto di persona; inoltre il ricorrente è stato detenuto per lunghi periodi dal 2017, circostanza che esclude la sua stabile partecipazione ad un contesto associativo nel territorio e costantemente attivo; in nessuno dei procedimenti penali pregressi a carico di appartenenti ai Cursoti Milanesi compare il nome di Concetto; infine la tesi, sostenuta dalla procura e condivisa dal tribunale del riesame, del mancato rinvenimento del telefono quale causa della sua assenza nei tracciati investigativi, si rivela implausibile poiché la partecipazione a un'associazione mafiosa si manifesta anche attraverso contatti frequentazioni e comunicazioni indirette o per interposta persona elementi tutti assenti nel caso di specie; se Piterà avesse avuto un ruolo all'interno del sodalizio sarebbe verosimilmente emerso da intercettazioni o da rapporti investigativi come è avvenuto per altri soggetti.

L'ordinanza valorizza una serie di elementi di natura congetturale, privi di univocità, e comunque inidonei a superare la soglia della gravità richiesta dall'art.273 c.p.p.

7. La difesa chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc.

Rv. 276976 - 01). Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. Rv. 215828 - 01 ha stabilito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Ed ancora, va considerato che, in sede di ricorso proposto ai sensi dell'art.311 cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015 Cc.

Rv. 265244 - 01). In materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass. Sez. III, n. 44938 del 05/10/2021, rv. 282337-01).

2. Il tribunale ha ritenuto, come visto in punto di ricostruzione del fatto, sussistenti i gravi indizi per il reato contestato al capo 1, di partecipazione aa associazione mafiosa nonché delle aggravanti dell'essere l'associazione armata, con esponenti in numero superiore a 10. L'ordinanza impugnata ha evidenziato le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto partecipe dell'associazione di stampo mafioso.

3. Le censure difensive di fatto deducono l'illogicità dell'esame del compendio indiziario, sollecitandone una diversa interpretazione e contestano la decisione dei giudici della cautela di disattenderne una possibile lettura alternativa; l'ampia e articolata motivazione del provvedimento impugnato si sottrae, quanto alla ricostruzione dei fatti, alle censure difensive. Ed infatti, oltre a quanto premesso, va ricordato che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza.

In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2. (Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 10/11/2022 Cc. Rv. 284262 - 01).

4. Non si possono ravvisare nel provvedimento né assenza di motivazione; né motivazione apparente, che è quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692 - 01).

5. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto, quanto alla sussistenza indiziaria del reato, anche delle produzioni e deduzioni difensive e delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che non può essere definita apparente o mancante nei termini sopra indicati.

6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in