Cassation court dismisses appeal against detention order due to sufficient evidence of mafia association and social alarm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Pitara' Concetto against the detention order issued by the Catania Review Tribunal. The lower court confirmed pre-trial detention based on serious indications of mafia association under Articles 416 bis and 74 of the Penal Code, citing the gravity of the crimes and the social alarm caused by the clan's activities. The court upheld the decision because the evidentiary elements, including intercepted communications and witness statements, sufficiently established the probability of guilt without requiring the precision demanded in a final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: In pre-trial detention proceedings, the existence of indications of guilt does not require the same level of certainty as a final judgment, but must demonstrate a qualified probability sufficient to justify the measure given the gravity of the alleged crimes and the social alarm involved.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pitara' Concetto nato a Catania il 17/12/1977 avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale della Liberta' di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che conclude per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato Francesco Villardita del foro di Caltagirone in difesa di: Pitara' Concetto, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catania in data 01.08.2025 ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania in data 18.06 2025 nei confronti di Pitarà Concetto, in quanto ritenuto gravemente indiziato dai reati di cui agli articoli 416 bis cod. pen. (-capo 1, per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata" Cursoti Milanesi" dal giugno 2021 al novembre 2022.), 74 e 73 DPR n. 309/90 (Capi 3 e 4, aggravati dall'articolo 416 bis cod. pen., dal numero dei partecipi superiori a 10 e dalla disponibilità di armi).
2. Il Tribunale del Riesame ha ricostruito la vicenda di cui all'ordinanza cautelare del GIP, relativa all'evoluzione della faida interna ai Cursoti Milanesi, culminata in conflitto armato nell'aprile 2022, poi ricomposta per salvaguardare il narcotraffico, i relativi introiti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, primo tra tutti Gabriele Giuseppe Pitarà, figlio del defunto Rosario detto 'Saretto U Furasteri', e padre di uno degli indagati, Giuseppe Concetto Pitarà, e ha inoltre ricostruito le dinamiche associative del clan del traffico di droga sulla piazza di San Berillo e la vicenda estorsiva ai danni del locale 'La Vecchia Dogana' di Catania, protrattasi con metodi mafiosi, dal novembre 21 al maggio 2022; il quadro indiziario risulta fondato, oltre che su precedenti procedimenti, sulle attività tecniche di intercettazione, comprese quelle del capo detenuto Pitarà Gabriele Giuseppe, che comunicava per telefono dal carcere con i figli e gli altri sodali; su videoriprese; su arresti, perquisizioni e sequestri di armi e stupefacenti, nonché sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vinciguerra Michele e Privitera Salvatore Sam, ex appartenente alla famiglia Nizza Santapaola.
Vengono esposte circostanze precedenti, ed in particolare l'esistenza e l'operatività del clan mafioso facente capo al leader storico Luigi 'Jimmy' Miano e nel tempo a Rosario Pitarà inteso Saretto U Furasteri, a Giovanni Gurrieri inteso Zorro e a Carmine Distefano inteso Pasta Ca Sassa, definitivamente accertata dagli anni 80 e fino alla seconda metà degli anni 2000; nonché la sentenza resa in ordine all'omicidio dell'8.08.2020 di alcuni esponenti dei Cappello da parte dei Cursoti Milanesi, ed ancora l'ordinanza cautelare del 18/11/2022 (operazione Zeus) dalla quale risulta ricostruito il tentativo del detenuto Pitarà Rosario U Furasteri di riprendere la guida del gruppo e ricomporre le ostilità con il clan Cappello; nonché, nel procedimento in oggetto, la frattura intercorsa tra i Piterà e i Licciardello, in quanto questi ultimi, a dispetto del vincolo di sangue, avevano deciso di lasciare l'associazione mafiosa e tentato di transitare in altri gruppi, in quanto ritenevano di aver subito torti da parte dei cugini Piterà e dell'Ardizzone Giuseppe, che era stato indicato quale responsabile dell'organizzazione, in quanto il Licciardello si trovava agli arresti domiciliari; nel giugno 2022 i Licciardello e i Piterà si riavvicinavano, come anche ricostruito sulle dichiarazioni di Privitera Salvatore Sam;
Il tribunale tiene pertanto 'pienamente provata, con il grado probabilistico proprio del giudizio cautelare, la perdurante esistenza dell'associazione mafiosa denominata clan dei Cursoti Milanesi come contestata nell'imputazione provvisoria'.
3. Il tribunale, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, fa propria la ricostruzione dell'ordinanza cautelare ed in particolare la motivazione del GIP , nella quale si afferma che "Pitarà Concetto, cl. 77 è figlio di Pitarà Rosario, detto Furasteri", storico capoclan dell'organizzazione criminale dei "Cursoti milanesi", deceduto nel dicembre 2020; la figura di Pitarà Concetto emergeva sin dalle prime fasi dell'attività di intercettazione, quando, in "rottura" con il resto dei congiunti, si era organizzato autonomamente aprendo una piazza di spaccio "al bar Magri", che ricadeva nella sua zona di competenza, come ammetteva Piterà Gabriele ("perché gli tocca a lui là", progr. 3556); gli equilibri, ad un certo punto, si ristabilivano e Concetto Pitarà veniva coinvolto, nuovamente, nella comune gestione del traffico di stupefacenti, lamentandosi Concetto con Piterà del fatto che, pur lavorando da cinque mesi ma soltanto nella giornata di domenica, non stava guadagnando abbastanza.
H Pitarà, dunque, era pienamente inserito nell 'organizzazione, tanto che allo stesso era stato assegnato un turno di lavoro (progr. 3322); elementi dimostrativi della appartenenza di Concetto Pitarà all'organizzazione mafiosa dei Cursoti-Milanesi sono stati tratti dal coinvolgimento dell'indagato negli scontri di marzo e aprile 2022, in quanto partecipava all'intimidazione ai danni di Pitarà Santa, madre di Giuseppe Licciardello e Cristian (progr. 1691, 1819), e veniva informato da Giuseppe Ardizzone e da Rosario Piterà del fatto che i predetti avevano teso un agguato a Carmelo Tiralongo, persona fedele ai Licciardello, raccomandando al Pitarà di "avvisare" ove avesse deciso di raggiungere il quartiere, in quanto temevano ritorsioni (progr. 3115).
Tenuto conto del fatto che le azioni dimostrative erano volte a misurare la forza tra le due frange del clan in un momento in cui i fratelli Licciardello avevano deciso di transitare in altro gruppo mafioso, la partecipazione ad esse anche di Concetto Pitarà, schieratosi dalla parte dei Piterà, rendeva evidente, secondo il GIP prima ed il Tribunale del Riesame poi, la sua intraneità al gruppo mafioso. La questione alla base dello scontro aveva natura esclusivamente mafiosa. L'attività di intercettazione non riscontra, nel periodo oggetto di indagine, il ruolo di vertice ascritto dal collaboratore di giustizia, Salvatore Privitera, al Pitarà che, anzi, soggiaceva alle direttive impartite dagli altri congiunti (emblematica la richiesta del Pitarà di potere svolgere più turni nella piazza di spaccio)".
4. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Francesco Villardita, ha proposto due motivi di ricorso avverso l'ordinanza : 4.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge - violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. - violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in ordine al contestato reato p.p. dall'art 416 bis c.p. ed in ordine al contestato reato di cui alli art. 74 d.pr. 309/90 - illogicità della motivazione sul punto relativo alla interpretazione ed alla valutazione degli indizi di colpevolezza ritenuti gravi in relazione alla partecipazione del ricorrente ad entrambe le associazioni.
Violazione di legge in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Sam Privitera (art. 192 cod. proc. pen.), argomentando sulla carenza di gravità indiziaria a carico del ricorrente, in quanto le dichiarazioni del collaboratore sono state ritenute 'di limitata valenza probatoria' ma comunque utilizzate per riscontrare l'esito delle intercettazioni; gli interlocutori si riferivano al Pitarà Concetto, alla fine del 2021, con toni dispregiativi, stigmatizzandone la scarsa caratura e preannunciando ritorsioni imminenti; non risulta circostanziata, la reintegrazione nel sodalizio tw\ 3 criminoso, dato che il ricorrente aveva un ruolo meramente esecutivo sulla piazza di spaccio.
Ne consegue, secondo il ricorrente, un palese travisamento del fatto da parte del tribunale del riesame ricostruito con motivazione illogica e a tratti totalmente mancante che vizia l'intero apparato logico argomentativo, pur avendo il tribunale del riesame ridimensionato il ruolo del ricorrente, non apparendo un membro stabilmente organicamente compenetrato all'interno dei sodalizi criminali, dal momento che non partecipa alle attività criminali della consorteria, non partecipa agli utili, non può attingere alla cassa comune per far fronte alla grave situazione di indigenza economica in cui versa insieme alla propria famiglia. 4.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, violazione dell'art. 274 lett.
c) ed art. 275 cod. proc. pen. evidenziando una assoluta e manifesta carenza di motivazione in merito all'applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen., che anche facendo riferimento ad una doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, deve necessariamente motivare in ordine a quali siano le esigenze che la cautela intende salvaguardare; sebbene susciti allarme sociale il clan di riferimento non è mai emersa alcuna caratura criminale dell'odierno ricorrente se non quella per eredità per essere lo stesso figlio di uno dei capi storici Rosario Pitarà.
5. Si chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve qui essere ricordato come Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 - 01 abbia affermato che , in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
2. In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.
Ne deriva che, in sede di ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015 Cc.
Rv. 265244 - 01).
3. Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame ha condiviso l'interpretazione fornita dal GIP, aggiungendo che 'le emergenze investigative trovano unica spiegazione logica nell'attribuzione a Pitarà Concetto del ruolo di intraneo, ed all'associazione mafiosa di cui il defunto padre era il maggiorente, ed all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che con la prima coesisteva.' Ha analizzato le conversazioni intercettate, delle quali il ricorrente è anche interlocutore diretto, e che ne attestano, dopo un'iniziale frizione con Piterà Gabriele, nel corso della quale, in rotta con il gruppo, apriva una sua piazza di spaccio nei pressi del bar Magri, territorio di sua spettanza (in tal senso le conversazioni progr. 6156, 1819 e 3556), la composizione del conflitto e la partecipazione alla faida della primavera del 2022 a fianco dei nipoti e di Ardizzone Giuseppe.
Lo stesso veniva quindi inserito nella piazza di spaccio del sodalizio, pur con un ruolo gregario (in tal senso il progr. 3322, che ne registrava le lamentele per i miseri guadagni che ne ricavava, frutto, a suo dire, del proprio mancato impiego full time). 4.1 L'ordinanza impugnata ha inoltre esaminato e fornito motivazioni in ordine alle istanze difensive, che risultano sovrapponibili a quelle esposte con il ricorso:
1) con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Privitera Salvatore Sam, contrariamente a quanto asserito nella memoria e ribadito nel corso discussione orale, il narrato del collaborante non appare inficiato dalla circostanza che non avesse riconosciuto in fotografia l'odierno ricorrente o che le sue propalazioni non sarebbero state spontanee. Lo stesso è stato infatti chiaro nell'affermare di non riconoscere l'effigie del Pitarà, ma di sapere, una volta udite le sue generalità, che si trattava dello zio dei Licciardello e quale ruolo avesse all'interno del clan; le dichiarazioni sono state valutate come notizie de relato, alle quali 'non può che essere attribuita limitata valenza probatoria, ma riscontrano (e sono da essi riscontrate) gli esiti delle intercettazioni', che rappresentano il quadro indiziario principale.
Non è sostenibile che le accuse mosse al Pitarà costituiscano espressione di una mera "eredità mafiosa", posto che, dalla viva voce degli indagati, ne è stata monitorata l'intraneità al clan facente riferimento al padre, e non una mera responsabilità di posizione; che gli interlocutori alla fine del 2021 si riferissero al ricorrente con toni dispregiativi, stigmatizzandone la scarsa caratura e preannunciando ritorsioni imminenti, non indica, né esclude il suo ruolo di associato mafioso. Si è osservato già che in quel periodo il Pitarà era in rotta con i fratelli e nipoti, verosimilmente per questioni associative, ma che, a distanza di pochi mesi, sarebbe rientrato nei ranghi, tanto da partecipare in prima persona agli scontri della primavera successiva; la circostanza che il ricorrente avesse un ruolo meramente esecutivo sulla piazza di spaccio del sodalizio, non ne esclude l'intraneità ad ambedue le associazioni.
Il dedotto travisamento della prova, in relazione alle intercettazioni relative all'intimidazione ai danni della sorella Pitarà Santa -progr. 1691, 1819- ed all'informazione da parte di Ardizzone Giuseppe e da Piterà Rosario del pestaggio di Tiralongo Carmelo, palesando la propria contentezza per l'accaduto -progr. 3115, sono state contestate dalla difesa senza fornire una ricostruzione alternativa plausibile. In materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass.
Sez. III, n. 44938 del 05/10/2021, rv. 282337-01); in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Cass. Sez. III, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, rv. 272558-01); criteri entrambi insussistenti nel caso in esame.
5. Il tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi sui reati contestati ai capi 1, 3 e 4, nonché delle aggravanti dell'essere l'associazione armata, con esponenti in numero superiore a 10, e quella di cui all'art. 416 bis c.p.., per avere il Pitarà partecipato al narcotraffico che veniva diretto e organizzato da associati del clan dei Cursoti Milanesi con il relativo metodo mafioso, che era anche diretto a finanziare le attività del clan e il mantenimento dei detenuti in carcere. L'ordinanza impugnata ha puntualmente evidenziato le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto partecipe dell'associazione di stampo mafioso e della collaterale societas ex art. 74 DPR 309/90.
6. Anche il secondo motivo risulta esaminato dal Tribunale del Riesame: 'In punto di esigenze cautelari, dall'imputazione associativa di cui al capo 1 consegue la doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere. La presunzione è assoluta in presenza di esigenze cautelari e, nel caso di specie, non può ritenersi in alcun modo superabile, ad onta del tempo decorso dai fatti, considerando: la gravità delle condotte accertate per il lungo arco delle indagini, l'allarme sociale determinato dal clan di appartenenza, fortemente radicato nel territorio e protagonista di eclatanti episodi, tra intimidazioni anche a mano armata, pestaggi e financo omicidi di esponenti di clan avversari, la caratura criminale dell'indagato, figlio di uno dei capi storici, Rosario Pitarà, i precedenti penali per evasione, estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., rapina e furto.
A ciò si aggiunga la gravità dei reati in materia di stupefacenti, anch'essi qualificati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., che, certamente, corroborano la presunzione in ordine all'associazione mafiosa.
7. Le censure difensive di fatto deducono l'illogicità dell'esame del compendio indiziario, sollecitandone una diversa interpretazione e contestano la decisione dei giudici della cautela di disattenderne una possibile lettura alternativa; l'ampia e articolata motivazione del provvedimento impugnato si sottrae, quanto alla ricostruzione dei fatti, alle censure difensive. Ed infatti, oltre a quanto premesso, va ricordato che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza. (Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 10/11/2022 Rv. 284262 - 01).
Non si possono ravvisare nel provvedimento né assenza di motivazione; né motivazione apparente, che è quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez.
U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 — 01).
8. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto, quanto alla sussistenza indiziaria dei reati, anche delle produzioni e deduzioni difensive e delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che non può essere definita apparente o mancante nei termini sopra indicati.
9. Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla can