Cassation court dismisses appeal against conviction for aiding obstruction of justice by providing vehicle owner data to police. The court ruled the act was objectively suitable to hinder investigations regardless of actual outcome.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the cassation appeals filed by Salvatore Mendola and Jonathan Varrica against the Palermo Court of Appeal's conviction for the crime of aiding obstruction of justice. The defendants argued that the court misinterpreted evidence regarding police vehicle identification systems and claimed their information was fabricated to avoid administrative penalties. The court held that the crime of aiding obstruction is consummated once the conduct is objectively suitable to hinder judicial functions, without requiring proof that the obstruction was actually successful.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378, comma secondo, cod. pen.; The crime of aiding obstruction of justice is consummated when the conduct is objectively suitable to hinder judicial functions, regardless of whether the obstruction was actually achieved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1) Mendola Salvatore nato a Palermoil 07/10/1964 2) Varrica Jonathan nato a Palermoil 01/08/1994 avverso la sentenza emessa il 13marzo 2025 dalla Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ; udito il difensore, Avv. Antonio Gargano, anche in sostituzione dell’Avv. Raffaele Bonsignore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Salvatore Mendola e Jonathan Varrica alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen. per avere fornito informazioni riguardanti gli intestatari dei veicoli utilizzati dalla polizia giudiziaria in servizio di pedinamento a Stefano Marino, condannato per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen.
2. Salvatore Mendola e Jonathan Varrica propongono ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di un unico motivo con il quale deducono l'erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. e il travisamento delle prove. Richiamata la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità del reato contestato, richiede che la condotta sia oggettivamente idonea a dare ausilio al soggetto favorito per eludere le investigazioni dell'autorità, sostengono i ricorrentiche l'istruttoria svolta non ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli stessi erano in grado di individuare i veicoli utilizzati dalla polizia giudiziaria in servizio di pedinamento.
Anzi, sul punto, laCorte d'appello è incorsa in un travisamento della prova allorché ha affermato che,interrogando le banche dati del P.R.A. e dell'A.N.I.A., quando si trattava di autovetture in uso alle Forze dell'ordine, il sistema dava, comunque , un messaggio di errore che avrebbe consentito di individuarle. Tale circostanza è stata innanzitutto negata dallo stesso imputato Mendola (titolare dell'Agenzia di pratiche automobilistiche), il quale ha riferito che le informazioni fornite a Marino erano inventate e sono state rese al solo fine di allontanarlo dall'Agenzia.
Ino ltre, t ali dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle conversazioni del 17 ottobre 2010,in cui Mendola affermava che il veicolo, intestato a Ceraulo, era utilizzato per i pedinamenti,e nella deposizione del teste Schirò che ha smentito tale affermazione. Aggiungono ancora i ricorrenti che:
i) dai certificati rilasciati dal P.R.A.e dalle risultanze della banca dati A.N.I.A. risulta che dei due motoveicoli, di cui uno intestato ad Alfacar Rental e l'altro a Ceraulo Pietro, solo il primo è stato utilizzato per un servizio di pedinamento; ii) il test Mattiuz, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non ha dichiarato che il sistema consentiva di individuare i veicoli utilizzati dalle Forze dell'ordine, quanto,piuttosto, che rispetto a i veicoli con apposte del le targhe civili, non vi era alcuna informazione che consentisse una loro specifica individuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo dedotto, pur inserendo numerose censure di merito, è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Il dato incontestato, che i ricorrenti pretendono di rileggere alla luce della ritenuta inefficacia delle informazion i fornit e , è che i due imputati hanno effettivamente comunicato i dati relativi agli intestatari dei motoveicoli reputati “sospetti” da Marino, il quale, poi, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, si attivava per fare ulteriori verifiche. Rispetto a tale condotta, già di per sè sufficiente ad integrare il reato di favoreggiamento, appaiono, dunque, non decisive le circostanze sulle quali i ricorrenti assumono esservi stato un travisamento.
Quand’anche, infatti, l’informazione resa non riguardasse direttamente la riferibilità alle Forze dell’ordine dei veicoli “sospetti”, comunque, conteneva i dati degli intestatari, dati che costituivano la base di partenza per le successive verifiche da parte diMarino. Va, infatti, considerato chela condotta del delitto di favoreggiamento, che è un reato di pericolo,può realizzarsi attraverso qualsiasi condotta caratterizzata dalla oggettiva e soggettiva direzione alla elusione delle indagini oalla sottrazione alle ricerche e dalla idoneità al raggiungimento di tale risultato, ma non è,invece, richiesto il raggiungimento del risultato, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a turbare la funzione giudiziaria.
Tale idoneità deve essereapprezzata, sotto il profilo oggettivo, considerando la condotta in sé e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare o ad ostacolare o solo a ritardare le indagini e le ricerche degli inquirenti, sicché il reato si deve ritenere consumatoanche quando tale deviazione non si sia in effetti verificata (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251649) Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125).
Nel caso in esame, il contributo offerto dai ricorrenti, a prescindere dalla realizzazione del risultato, appariva oggettivamente idoneo a turbare la funzione giudiziaria, essendosi costoro prestati a rivelare indebitamente informazioni sui veicoli reputati in uso alle Forze dell’ordine.
2. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc