Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising a new legal issue not argued before the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned a new legal issue regarding an aggravating circumstance. The appellant failed to argue this specific point before the appellate tribunal, which had already addressed the measure's adequacy and the risk of evidentiary contamination. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises a new legal issue that was not previously argued before the appellate court, which is the proper forum for such arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ramunno Giuseppe nato a San Marco in Lamis il 09/08/1992 avverso l'ordinanza emessa il 15maggio 2025 dal Tribunale di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità. udito il difensore, Avv. Angelo Pio Gaggiano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuseppe Ramunno ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero e confermato la misura degli arresti domiciliari applicata per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, discostandosi dai principi affermati dalle Sezioni Unite “Biondi” e “Polito”, ha illegittimamente confermato la contestata aggravante, nonostante il valore sotto-soglia del principio attivo ricavabile (pari a kg. 1,63), sulla base di un giudizio prognostico fondato sul quantitativo ricavabile in caso di completa maturazione delle piante rinvenute.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto attiene a questione nuova, non dedotta dinanzi al Tribunale dell’appello cautelare , investito dal Pubblico Ministero ricorrente delle sole questioni relativa all’adeguatezza della misura applicata e alla sussistenza del pericolo di inquinamentoprobatorio (cfr. le pagine8 e 9 del l’ordinanza) , questioni in relazione alle quali i l ricorrente ha eccepito la rilevanza del tempo trascorso e del suo comportamento, avuto riguardo anche alla confessione resa, senza nulla dire in merito alla aggravanteritenuta nel provvedimento genetico.
3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11novembre 2025 Il Consiglie