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Sentenza — n. 41543/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming nullity due to lack of notification of prosecutor's conclusions and hearing adjournment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41543/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court violated procedural rights by failing to notify the defense of the prosecutor's conclusions or the hearing adjournment. The defense argued these omissions prevented them from submitting conclusions and violated their right to defense, but the court found no legal obligation to notify the defense regarding the latter. Consequently, the court ruled that the appellate proceedings were conducted in compliance with the law, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 598-bis cod. proc. pen.: The failure to notify the defense of the prosecutor's conclusions does not automatically render a judgment null if the defense had the opportunity to submit written conclusions, and the adjournment of a hearing does not require notification to the defense when the trial proceeds based on previously filed written submissions.

Parole chiave

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nullity of judgment prosecutor conclusions right to defense hearing adjournment appellate procedure procedural nullity written conclusions rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il difensore, proponendo un unico motivo, ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 178, comma 1, lett.
Art. 598-bis cod. proc. pen.
con riferimento all’art. 598 bis, comma 1, cod.
Art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Il difensore dell’imputato ha ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza di trattazione fissata al 9 maggio 2025 in data 7 marzo 2025 e, dunque, il termine di quaranta giorni a comparire sancito dall’art. 601, comma 3, cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.
artt. 81 cod. pen
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, con sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato in data 12 giugno 2024, ha dichiarato Gennaro Cavallaro responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R.
art. 598-bis cod. proc. pen
L’appello è stato proposto dal difensore dell’imputato in data 25 ottobre 2024 e, dunque, il procedimento cartolare è disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen.
art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen
D’altra parte, l’art. 167-bis disp.
art. 598-bis c.p
A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598-bis c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art.
art. 545 c.p
598-bis c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 c.p.p., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha
Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi
Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli
Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

so proposto da Cavallaro Gennaro, nato a Battipaglia il 14/01/1985; avverso la sentenza emessa in data 27/05/2025 dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, con sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato in data 12 giugno 2024, ha dichiarato Gennaro Cavallaro responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione di hashish e marijuana in Contursi Terme e nei comuni limitrofi dal 30 marzo 2020 sino al giugno del 2020, e, riqualificata la condotta ai sensi del comma quinto dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, ha condannato l’imputato alla pena sospesa di otto mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di euro, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’imputato Gennaro Cavallaro, ha riformato la sentenza di primo grado e ha sostituito la pena di otto mesi di reclusione con quella di euro 4.800,00.

3. L’avvocato Pietro Fasano, difensore di Cavallaro, ha proposto ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento. Il difensore, proponendo un unico motivo, ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 598 bis, comma 1, cod. proc. pen., per effetto della mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore. Il difensore premette che per la trattazione del giudizio di appello è stata fissata all’udienza del 9 maggio 2025 e che la stessa è stata rinviata, senza alcuna comunicazione al difensore, in quanto la notifica del decreto di citazione in appello non aveva rispettato il termine a comparire di quaranta giorni. La Corte di appello avrebbe, tuttavia, omesso la notifica dell’avviso di rinvio dell’udienza originariamente fissata per la data del 9 maggio 2025, alla data del 27 maggio 2025 e delle conclusioni del Procuratore Generale, come previsto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., «novellato a seguito della normativa emergenziale anticovid».

Queste omissioni avrebbero precluso al difensore la possibilità di depositare le proprie conclusioni, determinando una lesione del diritto di difesa. Il difensore ha, infatti, rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale tempestivamente formulate determina una nullità generale a regime intermedio che attiene all’intervento dell’imputato e, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata.

4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 2 dicembre 2025, il Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato.

2. Con unico motivo il difensore ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 598 bis, comma 1, cod. proc. pen., per effetto della mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore.

3. Il motivo è manifestamente infondato con riferimento ad entrambe le censure dedotte. 3.1. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Salerno si è svolto in forma non partecipata, in quanto il difensore non ha chiesto di procedere con trattazione orale. L’appello è stato proposto dal difensore dell’imputato in data 25 ottobre 2024 e, dunque, il procedimento cartolare è disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen. nella formulazione attuale (vigente dal 1° luglio 2024), e non, come sostenuto dal ricorrente, dalla “disciplina emergenziale pandemica” delineata dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176.

Le conclusioni del Procuratore generale sono state depositate in data 2 maggio 2025 e non comunicate al difensore. Del resto, nel rito cartolare novellato dalla riforma c.d. Cartabia la «comunicazione immediata», a cura della cancelleria, della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare “pandemico”, non è prevista per il procedimento di appello, in quanto l’art. 598-bis cod. proc. pen. stabilisce esclusivamente che «fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica».

Se l’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176, prevedeva che le conclusioni del procuratore generale dovessero essere tempestivamente comunicate alle altre parti ad opera della cancelleria della corte di appello, nella disciplina attuale, stante il silenzio consapevolmente serbato dal legislatore sul punto, le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria. D’altra parte, l’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., con riferimento agli «adempimenti connessi all’udienza di cui all’articolo 598-bis del codice», sancisce che «l’avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all’articolo 598-bis del codice, contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti»; anche questa disposizione, dunque, non contempla l’obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte rassegnate dal procuratore generale.

La Relazione ad d.lgs., peraltro, ha precisato, con riferimento a tale disposizione che «si tratta di mera comunicazione “di cortesia”, senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza. A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598-bis c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 c.p.p., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 2, c.p.p.».

La giurisprudenza di legittimità, sulla base del mutato dettato normativo, ha, dunque, statuito che nel procedimento cartolare novellato dalla cd. riforma Cartabia, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare “pandemico”, non è più dovuta; le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera “cortesia”, non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025 Ud., dep. 17/04/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01).

La censura proposta dal ricorrente è, dunque, manifestamente infondata, in quanto non vi è stata alcuna omissione di un adempimento dovuto, ma solo la mancata attivazione dello stesso difensore dell’imputato. 3.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa all’omessa comunicazione al difensore del rinvio dell’udienza di trattazione disposto dalla Corte di appello. Il difensore dell’imputato ha ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza di trattazione fissata al 9 maggio 2025 in data 7 marzo 2025 e, dunque, il termine di quaranta giorni a comparire sancito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024, come statuito da Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01), è stato pienamente rispettato. La Corte di appello ha rinviato l’udienza del 9 maggio 2025 alla data del 27 maggio 2025, non per mancato rispetto del termine a comparire, come sostenuto dal ricorrente, bensì per l’assenza del componente del collegio che svolgeva le funzioni di relatore. Il rinvio dell’udienza correttamente non è stato comunicato al difensore, in quanto nessuna disposizione impone che al difensore dell’imputato venga comunicato il rinvio della deliberazione ad una successiva udienza fissa, nella quale la trattazione dell’impugnazione ha luogo sulla base del contradditorio come già in precedenza cristallizzato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, nel giudizio penale di appello celebrato nelle forme dell’udienza camerale non partecipata, l’eventuale rinvio della deliberazione non deve essere comunicato alle parti, in quanto le stesse hanno già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti (cfr. Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870 – 01). Anche il secondo profilo di censura è, dunque, manifestamente infondato.

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c