Sentenza — n. 41507/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pordenone, a seguito di patteggiamento, applicava a Waseem Shahzad la pena di tre anni, un mese e 10 giorni di reclusione e C 13.634 di multa . Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'indagato, articolando due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla erronea qualificazione dei fatti di reato di cui ai capi 7), 10), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 24). Il Giudice ha inquadrato le cessioni di cui ai suddetti capi di imputazione nell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, laddove le cessioni suddette riguardavano derivati di marijuana, ragion per cui avrebbe dovuto applicarsi il comma 4 dello stesso articolo. L'erronea qualificazione inficia il calcolo della pena e l'accordo raggiunto tra le parti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. Il Giudice si è orientato verso il massimo edittale, applicando una pena eccessiva, nonostante lo scarso disvalore delle cessioni realizzate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41507/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato a partire dal quale è stato in concreto operato l'aumento concerneva, quindi, appunto un'ipotesi di art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 cit. Da ciò discende che l'errore nell'indicazione del comma 1, piuttosto che del comma 4, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 cit., con riguardo agli episodi indicati dal ricorrente e ritenuti solo in continuazione - errore all'evidenza materiale - non ha avuto nessuna concreta incidenza sulla qualificazione giuridica dei fatti, potendo aver - al limite e soltanto in ipotesi - influito sulla mera quantificazione della pena. 1.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Shahzad Waseem, nato il 18/09/1991 in Pakistan (CUI 06M2DGL) avverso la sentenza del 14/07/2025 dal Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pordenone, a seguito di patteggiamento, applicava a Waseem Shahzad la pena di tre anni, un mese e 10 giorni di reclusione e C 13.634 di multa .
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'indagato, articolando due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla erronea qualificazione dei fatti di reato di cui ai capi 7), 10), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 24). Il Giudice ha inquadrato le cessioni di cui ai suddetti capi di imputazione nell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, laddove le cessioni suddette riguardavano derivati di marijuana, ragion per cui avrebbe dovuto applicarsi il comma 4 dello stesso articolo. L'erronea qualificazione inficia il calcolo della pena e l'accordo raggiunto tra le parti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. Il Giudice si è orientato verso il massimo edittale, applicando una pena eccessiva, nonostante lo scarso disvalore delle cessioni realizzate.
3. L'imputato ha presentato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, concernendo «ragioni inerenti all'erronea qualificazione giuridica del fatto» (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.), non sarebbe, in ipotesi, precluso, ma è, in concreto, manifestamente infondato. Vero è, infatti, che erroneamente i capi di imputazione individuati nel ricorso richiamano il comma 1, piuttosto che il comma 4, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 cit., pur avendo gli episodi di droga avuto ad oggetto hashish e, in un caso, ma rj ua na. Deve tuttavia considerarsi come, nel caso di specie, il Giudice di merito, nel calcolo della pena, abbia riconosciuto la continuazione tra numerosi fatti di reato e che, a tal fine, nell'individuare la pena base, ha ritenuto «più grave il capo 2)», che concerneva la detenzione a fini di cessione di cocaina (g 21,2 per un totale di circa 102 dosi), oltre che di una bustina di hashish (g 6,7 grammi per un totale di 60 dosi).
Il reato a partire dal quale è stato in concreto operato l'aumento concerneva, quindi, appunto un'ipotesi di art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 cit. Da ciò discende che l'errore nell'indicazione del comma 1, piuttosto che del comma 4, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 cit., con riguardo agli episodi indicati dal ricorrente e ritenuti solo in continuazione - errore all'evidenza materiale - non ha avuto nessuna concreta incidenza sulla qualificazione giuridica dei fatti, potendo aver - al limite e soltanto in ipotesi - influito sulla mera quantificazione della pena. 1.2.
Tuttavia - a prescindere dal fatto che, oltre a quello citato capo 2), ebbero ad oggetto cocaina anche i reati di cui ai capi 1), 4), 5), 6), 8), 9), 11), 12), 15) e 20) -, essendo l'irrogazione della pena discesa da c.d. patteggiamento, la deduzione sul trattamento sanzionatorio non è ricevibile in questa sede, con la conseguenza che anche il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2025 I