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Sentenza — n. 41500/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order citing violation of principle of demand and lack of autonomous reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's detention order for drug trafficking. The defense argued the detention violated the principle of demand by targeting a different crime than the initial request and lacked autonomous reasoning regarding the suspect's identity. The court rejected these claims, ruling that appeals on factual reconstruction or alternative evaluations of evidence are inadmissible unless they cite specific legal violations or manifest illogic.

Regesto Legislator

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Art. 291, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.: Appeals challenging personal coercive measures are inadmissible if they merely propose a different evaluation of evidence or factual reconstruction, rather than denouncing a violation of specific legal norms or manifest illogic.

Parole chiave

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principle of demand personal coercive measures inadmissible appeal autonomous reasoning drug trafficking custodia cautelare in carcere manifest illogic inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe applicato la misura cautelare per un fatto diverso rispetto a quello contestato nell'imputazione cautelare.
Art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito l'inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.
artt. 110 cod. pen
Il difensore, con il terzo motivo, ha censurato l'errata applicazione degli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rizzo Antonio Bello, nato a Gallipoli il 20/11/1995; avverso l'ordinanza emessa in data 27/05/2025 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato Ladislao Massari, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Antonio Bello Rizzo e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che in data 19 maggio 2025 ha convalidato l'arresto e ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto in relazione al delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in concorso con Lelio Rizzo e Loris Rizzo in Alliste in data 15 maggio 2025.

2. L'avvocato Francesco Fasano, difensore di Rizzo, ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso. 2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe applicato la misura cautelare per un fatto diverso rispetto a quello contestato nell'imputazione cautelare. La contestazione, infatti, avrebbe avuto ad oggetto la detenzione a fine di spaccio di cocaina e marijuana e la misura cautelare sarebbe stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari e confermata dal Tribunale del riesame per un fatto diverso ovvero per la trasformazione della cocaina in crack e la vendita di questa sostanza stupefacente.

L'ordinanza impugnata sarebbe, dunque, nulla, al pari dell'ordinanza genetica, in quanto sarebbe stato violato il principio della domanda cautelare, che riserva in via esclusiva al pubblico ministero l'iniziativa cautelare e il potere di individuare il fatto per il quale è richiesta la misura cautelare. 2.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito l'inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in modo autonomo rispetto all'ordinanza genetica, avallando la «surreale» interpretazione delle circostanze di fatto offerta dalla polizia giudiziaria.

Non vi sarebbe alcuna certezza che «Antonio Salumiere Alliste», risultante dai messaggi scambiati con l'acquirente di crak Rocky Martin Elia in data 14 aprile 2025, si identificasse in Antonio Rizzo Bello e non vi sarebbe alcuna prova che la «sostanza biancastra rinvenuta» nel laboratorio fosse bicarbonato destinato al confezionamento di sostanza stupefacente. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato autonomamente i rapporti intercorsi tra Antonio Bello Rizzo, Loris Rizzo e Lelio Rizzo se non mediante un «amorfo appiattimento valutativo» sulla motivazione del Giudice per le indagini preliminari e non avrebbe considerato le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal ricorrente in ordine al rinvenimento della chiave dell'abitazione di Lelio Rizzo e ai suoi spostamenti. 2.3.

Il difensore, con il terzo motivo, ha censurato l'errata applicazione degli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale del riesame avrebbe motivato in modo manifestamente illogico in ordine alla gestione concorsuale di un'attività di narcotraffico da parte di Antonio Bello, Loris e Lelio Rizzo.Non vi sarebbe alcun elemento che consenta di far ritenere che la sostanza stupefacente sequestrata presso l'abitazione di Lelio Rizzo coincidesse e avesse le stesse caratteristiche di quella rinvenuta nella disponibilità di Antonio Bello Rizzo.

Ad avviso del difensore, le due partite di sostanza stupefacente erano e sono, dunque, rimaste nella piena disponibilità e titolarità dei rispettivi possessori. Il rinvenimento presso l'abitazione di Antonio Bello Rizzo di «una pentola con residui di cocaina, due siringhe, una ciotola in materiale plastico, un bicchiere da litro graduato, un bicchiere tipo quelli da cocktail, un coltello e nove dosatori di precisione in materiale plastico» dimostrerebbe l'utilizzo di questi strumenti per la preparazione di dosi di cocaina e non già per la trasformazione delle stesse in crack; non sarebbe stato, infatti, rinvenuto dagli inquirenti alcun bicarbonato di sodio, ammoniaca o alcun prodotto finale identificabile con il crack.

Il Tribunale del riesame illogicamente e in violazione della disciplina della prova indiziaria avrebbe rinvenuto una conferma dell'ipotesi di accusa nella presenza presso l'abitazione di Antonio Bello Rizzo di «ritagli dello stesso materiale plastico utilizzato come involucro per i panetti di cocaina pura sequestrati presso l'abitazione di Rizzo Lelio» e nella disponibilità da parte di Loris Rizzo, presente presso l'abitazione di Antonio Bello Rizzo al momento della perquisizione, delle chiavi dell'abitazione di Lelio Rizzo. La presenza di Loris Rizzo nell'abitazione di Antonio Bello Rizzo al momento dell'accesso dei militari, tuttavia, sarebbe un mero elemento probatoriamente neutro e non assumerebbe alcuna valenza dimostrativa del concorso nel reato di spaccio della sostanza stupefacente detenuta da Antonio Bello Rizzo o della partecipazione del ricorrente ad un «accordo triangolare» finalizzato alla vendita di crack.

La disponibilità da parte di Loris Rizzo dell'autovettura Alfa Romeo, lungi dal dimostrare rapporti diretti tra Loris e Lelio Rizzo, costituirebbe una mera conseguenza della concessione del suo uso da parte del proprietario Luigi Venneri, prima a Lelio Rizzo e poi a Loris Rizzo, previa corresponsione di un canone. La mera detenzione da parte di Antonio Bello Rizzo di diciotto grammi di cocaina per uso personale, che avrebbe buttato nel wc all'arrivo delle forze di polizia, da ultimo, non potrebbe logicamente costituire una conferma dell'ipotesi di accusa di una gestione concorsuale della complessiva attività di narcotraffico. 2.4.

Il difensore, con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alle esigenze cautelari, né all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere e alle ragioni per le quali le esigenze cautelari ritenute sussistenti dovrebbero essere necessariamente salvaguardate con la misura più afflittiva.La misura cautelare applicata non sarebbe proporzionata all'entità del fatto accertato.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 ottobre 2025, il Procuratore generale Cristina Marzagalli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. L'avvocato Francesco Fasano, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l'inosservanza dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame avrebbero applicato la misura cautelare per un fatto diverso rispetto a quello contestato nella richiesta del Pubblico Ministero.

3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la misura cautelare è stata applicata dal Giudice per le indagini preliminari e successivamente confermata dal Tribunale del riesame per la detenzione a fine di spaccio dei quantitativi di cocaina e di marijuana indicati nella contestazione cautelare e i giudici di merito nella motivazione hanno precisato che la cocaina rinvenuta veniva trasformata in crack presso il laboratorio presente all'interno dell'abitazione di Antonio Bello Rizzo. Nessuna violazione del principio della domanda e della contestazione cautelare è, dunque, ravvisabile.

4. L'avvocato Francesco Fasano, con il secondo motivo di ricorso, ha eccepito l'inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in modo autonomo rispetto all'ordinanza genetica, avallando la "surreale" interpretazione delle circostanze di fatto offerta dalla polizia giudiziaria.

5. Il motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01; conf. Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01, non massimata sul punto).

6. L'avvocato Francesco Fasano, con il terzo motivo di ricorso, ha censurato l'errata applicazione degli artt. 110, 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

7. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale del riesame, peraltro, ha non illogicamente ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati, ricostruendo l'attività concorsuale di codetenzione illecita di sostanze stupefacenti, destinate alla cessione a terzi, ad opera di Rizzo Loris, Rizzo Antonio e Rizzo Lelio, sulla base dell'attività di costante monitoraggio degli indagati e dell'«andirivieni» dei loro clienti, osservato dal 18 marzo al 15 maggio 2025, dell'esito delle perquisizioni delle due abitazioni, destinate l'una a laboratorio e l'altra a deposito, nonché del sequestro della sostanza stupefacente, di materiale da taglio e confezionamento e di danaro.

Il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata ha rilevato, con motivazione congrua, che presso l'abitazione di Antonio Bello Rizzo vi era un vero e proprio laboratorio di trasformazione della cocaina in crack, ove sono stati rinvenuti reagenti, bilancini, pentole, cocaina, banconote, macchine contamonete, mentre nell'abitazione di Lelio Rizzo, erano custoditi otto panetti del peso di 101 grammi cadauno di cocaina e ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che la sostanza stupefacente rivenuta presso entrambe le abitazioni risultava confezionata con le medesime modalità e i medesimi materiali, in quanto presso l'abitazione destinata a laboratorio sono stati trovati anche scarti e «ritagli di bustine di materiale plastico trasparente utilizzato per confezionare le singole dosi», presenti anche nell'abitazione che fungeva da deposito.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gravi indizi dei delitti contestati nei confronti del ricorrente, ritenendo implausibili le dichiarazioni dello stesso rese nell'interrogatorio di convalida e rilevando non illogicamente che Antonio Bello Rizzo aveva il possesso dell'abitazione adibita a laboratorio e all'intero della stessa era presente Loris Rizzo, che aveva il possesso delle chiavi del vicino appartamento di Lelio Rizzo, adibito a deposito della cocaina. Il Giudice per le indagini preliminari ha, peraltro, congruamente rilevato che il mancato rinvenimento di materiale atto al confezionamento delle dosi e di danaro presso l'abitazione destinata a deposito della sostanza stupefacente ulteriormente dimostrava la realizzazione in forma concorsuale delle condotte contestate.

8. L'avvocato Francesco Fasano, con il quarto motivo di ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.

9. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad un ad una diversa valutazione delle risultanze indiziarie relative alle esigenze cautelari. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis:

Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Il Tribunale del riesame ha, peraltro, congruamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo, concreto e attuale, di recidiva e all'adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere, facendo riferimento alle risultanze dell'arresto in flagranza e alle concrete modalità di esecuzione del fatto, che denotano un elevato grado di professionalità e la non occasionalità della condotta, anche in ragione della sussistenza di un precedente specifico del ricorrente.

10. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass