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Sentenza — n. 41498/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible due to client's subsequent withdrawal citing lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41498/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request shortly after filing it. The appellant argued that the lower court erred in assessing the need for a community ban and in removing the electronic monitoring bracelet. The court rejected these arguments, ruling that the withdrawal rendered the case moot and eliminated any remaining interest in a decision.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant withdraws the request due to the subsequent revocation of the precautionary measure, resulting in a lack of interest.

Parole chiave

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inadmissible appeal withdrawal of request lack of interest precautionary measure Cassazione appeal diritto di essere arrestato minaccia contro le autorità braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con atto a firma del difensore di fiducia, Barbieri Giuseppe ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves
208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Barbieri Giuseppe nato a Resuttano il 05/12/1955 avverso l'ordinanza del 29/07/2025 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Michele Ambra, che in qualità di procuratore speciale di Giuseppe Barbieri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse senza condanna alle spese

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta, decidendo in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen, ha applicato la misura degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico in sostituzione della medesima misura con braccialetto elettronico, disposta in data 11 luglio 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in aggravamento della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio rivestito presso il Comune di Resuttano per reati, non specificati In particolare, con la suddetta ordinanza il Tribunale di Caltanissetta aveva confermato la validità delle valutazioni che avevano giustificato l'aggravamento della misura interdittiva per il comportamento di totale inaffidabilità dell'imputato che si era recato presso gli uffici comunali per accedere alla propria postazione di lavoro ed incontrarsi con altri coimputati ivi in servizio, in ragione della conseguente inadeguatezza della misura interdittiva che doveva ritenersi violata, ma aveva nel contempo ritenuto di eliminare il presidio del c.d. braccialetto elettronico rispetto alla misura degli arresti domiciliari, ritenendolo non necessario.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Barbieri Giuseppe ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla violazione delle prescrizioni relative alla misura interdittiva che è stata erroneamente ravvisata nel "passaggio di consegne", ovvero nell'attività doverosa per la quale l'imputato si era recato presso gli uffici del Comune di Resuttano su richiesta della Segretaria comunale per consentire la prosecuzione delle attività amministrative di quel Comune.

Il Tribunale ha errato per aver ritenuto integrato il presupposto che ha giustificato l'aggravamento della misura interdittiva senza considerare che trattandosi di una attività doverosa non era necessario richiedere alcuna autorizzazione al G.i.p. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per essere stato disposta la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la stessa misura ma senza braccialetto elettronico in difetto di una richiesta in tal senso della difesa che aveva sollecitato l'applicazione di una misura gradata diversa da quella degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, è intervenuta la rinuncia al ricorso motivata dalla sopravvenuta revoca della misura cautelare oggetto del ricorso. L'Avv. Michele Ambra, munito di procura speciale, ha depositato in data 30 ottobre 2025 la rinuncia al ricorso motivata dalla sopravvenuta revoca per cessazione delle esigenze cautelari della misura cautelare per effetto dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari emessa in data 23 ottobre 2025, dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenut