Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41491/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41491/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41491/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna a seguito della sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Emilia, ha assolto, ex art. 131-bis cod. pen., Monica Prati dal delitto di falsa testimonianza commesso all'udienza del 14 settembre 2017 nel processo penale a carico del marito, Giorgio Gibertini, dinnanzi al Giudice di pace per minacce ed ingiurie/ ai danni del vicino Gianni Braglia, avvenute il 3 febbraio 2009, facendo salve le statuizione civili.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41491/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) di avere avuto la visuale ostruita da una siepe. Inoltre, era stata trascurata la testimonianza di Bioli davanti al giudice di pace.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa testimonianza obbligo di testimoniare testimonianza della vittima esclusione del testimone deposizione inattendibile confessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna a seguito della sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Emilia, ha assolto, ex art. 131-bis cod.
art. 622 cod. proc. pen
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso l'esame della pronuncia del Tribunale civile di Reggio Emilia, in funzione di giudice del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Prati Monica, nato a Reggio Emilia il 24/04/1965 avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Giovanni Tarquini, nell'interesse di Monica Prati, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna a seguito della sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Emilia, ha assolto, ex art. 131-bis cod. pen., Monica Prati dal delitto di falsa testimonianza commesso all'udienza del 14 settembre 2017 nel processo penale a carico del marito, Giorgio Gibertini, dinnanzi al Giudice di pace per minacce ed ingiurie/ ai danni del vicino Gianni Braglia, avvenute il 3 febbraio 2009, facendo salve le statuizione civili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Monica Prati, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso l'esame della pronuncia del Tribunale civile di Reggio Emilia, in funzione di giudice del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. e con efficacia di giudicato, relativo ai fatti oggetto del procedimento dinanzi al Giudice di pace che aveva assolto l'imputato, Giorgio Gibertini, per assenza di prove in quanto il filmato della denunciata aggressione, prodotto in appello, era privo di audio tanto da non consentire di accertare le ingiurie e le minacce.

Inoltre, la testimonianza della Prati nel procedimento a carico del marito era priva di pertinenza e rilevanza riguardando minacce ed ingiurie, non anche percosse o lesioni. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha superato il dubbio circa la percezione soggettiva della testimone che aveva visto solo «lo spostamento», da parte del marito, del vicino Braglia e comunque aveva dichiarato:

a) di avere assistito solo ad una parte del fatto, e non, come scritto dalla Corte d'appello, «a tutta la scena»;

b) di non esservi certezza circa la verbalizzazione operata dal giudice di pace;

c) di avere avuto la visuale ostruita da una siepe. Inoltre, era stata trascurata la testimonianza di Bioli davanti al giudice di pace.

3. Il 31 ottobre 2025 è pervenuta memoria difensiva della parte civile Gianni Braglia in cui, premessa l'inammissibilità delle allegazioni della ricorrente e dei motivi aspecifici già proposti con l'atto di appello e in questa sede parafrasati, ha escluso decisività alla pronuncia del Tribunale civile di Reggio Emilia rispetto all'oggetto del processo penale per falsa testimonianza e ha ripercorso, condividendoli, gli argomenti della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Le censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto, senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata, mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando, in gran parte, questioni già sollevate e ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, ancorata ad una approfondita disamina delle risultanze processuali. Nel condividere integralmente le articolate conclusioni della decisione di primo grado, la Corte di appello di Bologna ha ricostruito la vicenda storico-fattuale, concernente il presupposto della falsa testimonianza, in base a numerose evidenze probatorie, in motivazione richiamate, relative alla grave conflittualità tra due coppie Prati-Gibertini e Braglia-Bioli, per questioni di vicinato e parcheggio auto, nell'ambito della quale si inseriva la discussione avvenuta nel parcheggio antistante il condominio in cui Gibertini aveva accusato Braglia di avere danneggiato la portiera della sua auto, dato non contestato anche per i riscontri documentali (richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa e assegno corrisposto da Braglia per il danno).

Le contrapposte versioni avevano riguardato esclusivamente la discussione scaturita da questo episodio. Nel processo penale dinnanzi al Giudice di pace di Reggio Emilia, secondo entrambe le sentenze di merito, l'odierna ricorrente aveva reso la falsa testimonianza a favore del coniuge, sostenendo di avere visto dalla finestra che questi avesse solo spostato il vicino, senza aggredirlo, dichiarazione contraddetta da ragioni di carattere logico (il marito della testimone, a cui era stata danneggiata l'auto, aveva motivo di aggredire il vicino ma non viceversa); da riscontri documentali (la pratica assicurativa), ma soprattutto dal filmato dei luoghi, registrato dalla telecamera collocata sul balcone di Braglia, che ne avvalorava la versione rendendo recessiva la censura relativa alla testimonianza di Bioli.

Il provvedimento impugnato ha dato atto come l'imputata avesse direttamente assistito dalla finestra della propria abitazione al litigio avvenuto tra il marito e il vicino di casa (pag. 6), come confermato anche nel corso dell'esame dibattimentale nel processo per falsa testimonianza, tanto da escludersi qualsiasi equivocità alla verbalizzazione del Giudice di pace o fraintendimento percettivo, e di non avere avuto ostacoli alla vista dell'accaduto alla luce della testimonianza del giardiniere così da non essere ipotizzabile alcun travisamento.

In base a quanto argomentato dai giudici di appello, in piena conformità a quanto accertato e valutato anche dal Tribunale, la pretesa irrilevanza della falsa testimonianza resa dalla Prati è contraddetta dall'esito assolutorio a favore del marito, soprattutto a fronte della mancata ammissione dei file video che solo in grado di appello avevano consentito di accertare i fatti e la loro effettiva dinamica in termini diametralmente opposti a quelli sostenuti dalla Prati. Inoltre, non è dato comprendere dal ricorso in che termini potesse assumere efficacia dirimente, ai fini dell'esclusione della responsabilità penale della ricorrente, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione civile, in funzione di giudice del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., della quale il ricorso non indica né il contenuto, né l'esito, né le parti e che, pur emessa il 17 novembre 2023, era stata depositata soltanto all'udienza d'appello del 31 gennaio 2025, senza articolazione di motivi nuovi, ad ulteriore riprova che non avesse alcuna incidenza sul tema oggetto del presente giudizio.

Oltre alla genericità e all'assenza di decisività della censura proposta, ciò che emerge è che la citata sentenza civile risulta, in concreto, disattesa, in via logica, dal complesso delle ampie e puntuali argomentazioni svolte della pronuncia impugnata che ne evidenziano la sua irrilevanza.

3. In forza dei predetti rilievi e della circostanza che la ricorrente non abbia individuato passaggio o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo, talvolta assertivamente contrapponendovi un'alternativa lettura del compendio probatorio, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle