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Sentenza — n. 41424/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence declaring crime extinguished by prescription despite recidiva application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41424/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's confirmation of a conviction for Vincenzo Asaro. The appellant argued the lower courts failed to declare the crime prescribed and inadequately justified the recidiva application. The court ruled that the lower courts' reasoning was generic and failed to link the new offense to prior crimes regarding social danger, leading to the finding that the maximum penalty had expired by February 2025.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 2, cod. pen.; Art. 99, quarto comma, cod. pen.; The application of recidiva requires specific justification linking the new offense to prior crimes regarding social danger; failure to do so allows the defense to successfully claim prescription.

Parole chiave

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prescrizione penale recidiva reiterata vizio motivazione annullamento sentenza pericolosità sociale aggravamento della pena riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 2, cod. pen.
e pur in presenza di atti interruttivi─ il termine massimo ex art. 161 , co mma 2 , c od.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
Su questa base, deve rilevarsi che,in ogni caso ─ anche computando glieffetti della applicazione della recidiva ( riconosciuta equivalente alle circostanze attenuantigeneriche) qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e pur in presenza di atti interruttivi─ il termine massimo ex art.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Asaro Vincenzo,nato a Mazara del Vallo il 23/05/1969 . avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenzaimpugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condannainflitta dal Tribunale di Palermo a Vincenzo Asaro per i l reato ex art. 341-biscod. pen. descritto nella imputazione.

2. Nel ricorso e nelle conclusioni scritte pres en tat i dal difensore di Asaro si chiedel’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primomotivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel non dichiara re la prescrizione del re a to , avvenuta anche computando l’ effetto della riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel giustificare l’ applicazione della recidiva (ritenuta equivalente alle ci rcostanze attenuanti generiche)con una mera clausola di stile che si limita a fare leva su l la esistenzadei precedenti penali senza riferimento al caso concret o e al la valenza del nuovo reato (meno offensivo dei precedenti ) in termini di accresciuta pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Né il Tribunale, né la Corte di appello hanno adeguatamente giustificato l’applicazione della recidiva. In particolare, nella sentenza impugnata si assume che i precedenti «testimoniano come il fatto per cui si procede sia manifestazione di una non occasionale ricaduta nel crimine (…), che giustifica un giudizio di pericolosità aggravata (…)»e si osserva che la condotta che integra il reato per il quale si procede «è indicativa del fatto che la sua reiterazione nella commissione di reati costituisce il suo modus vivendi e non può certamente ritenersi occasionale».

Si tratta di una motivazione generica , che non chiarisce come l’ultimo reatosi rapporti ai precedenti in termini di manifestazione di accresci uta pericolosità sociale. Su questa base, deve rilevarsi che,in ogni caso ─ anche computando glieffetti della applicazione della recidiva ( riconosciuta equivalente alle circostanze attenuantigeneriche) qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e pur in presenza di atti interruttivi─ il termine massimo ex art. 161 , co mma 2 , c od. pen. per il decorso della prescrizione risulta scaduto il 19 febbraio 2025, successivamentealla pronuncia della sentenza della Corte di appello.

2. Pertanto il ricorso è fondato e il reato va dichiarato estinto per prescrizione, come in dispositivo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere est