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Sentenza — n. 41421/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal partially allowed: conviction upheld but recidiva application annulled due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second appeal ground regarding the application of recidiva while dismissing the first ground on the nature of the resistance. The defendant argued the resistance occurred after the official act began, whereas the court confirmed it happened during the identification process. However, the court found the lower court failed to specifically justify why recidiva applied given the contested nature of the prior offense, necessitating a new trial on that point.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is partially admissible when the lower court fails to provide specific reasoning for applying recidiva, requiring annulment of that specific decision and remittal for new judgment, while other grounds lacking merit are declared inadmissible.

Parole chiave

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recidiva application specific reasoning requirement partial annulment resistance during identification remittal for new trial recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Benfante Fabio,nato a Palermo il 24/03/1982 , avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratoregenerale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AvvocatoDiego Tranchida, difensore di fiducia di Benfante, che insiste per l’accoglimento delricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenzaimpugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condannainflitta dal Tribunale di Palermo a Fabio Benfante per i l reato ex art. 81, comma1, 337, cod. pen. descrittonella imputazione.

2. Nel ricorso pres en tato dal difensore di Benfante si chiede l’annullamento dellasentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduc e vizio della motivazione nel ravvisare il reato,trascurando che la condotta descritta nell’imputazione fu attuata in un momento successivo allarealizzazione dell’atto di ufficio (l’identificazione dello stesso) e quando gli agenti lo invitavano ad accomodarsi nell’autovettura di servizio per essere condotto in ufficio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel giustificare l’ applicazione della recidiva (ritenuta equivalente alle ci rcostanze attenuanti generiche)meramente considerando l’ esistenza dei precedenti penal i senza riferimento al caso concret o e al la valenza del nuovo reato in termini di accresciutapericolosità del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ric o rso risulta manifestamente infondato perché non si confronta con la puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata.Infatti, la Corte di appello ha precisato che la condotta di Benfante, quale descritta nel capo di imputazione, fu realizzata «nel momentoin cui doveva essere condotto negliuffici di P.G. per il prosieguo dell’attività di identificazione , ossia per rilievi dattiloscopici » e che egli oppose resistenza , aggrappandosi agli sportellisferrando calci e pugni e pronunciando la frase ingiuriosa e minacciosa riportata nel capo di imputazione.Ne deriva che l’imputato oppose resistenza in un momento in cui gli ufficiali della polizia giudiziaria stavano svolgendo la loro attività di ufficio. 2.Invece, il secondo motivo di ricorso è fondato .

Il Tribunale non ha motivato l’applicazione della recidiva. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello dà atto della richiesta di esclusione della recidiva perché non contestata dal Pubblico ministero, e si osserva che «della recidiva la contestazione risulta da tutti gli atti del processo».In effetti, già nel capo di imputazione risulta contestata la «recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale». Tuttavia, in realtà, la questione posta nel motivo di appello riguarda la adeguatezza della motivazione concernente l’applicazione della recidiva e la Corte di appello non ha risposto.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all’applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudiziosul punto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 28/10/2025 Il Co