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Sentenza — n. 41418/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against judge recusal denial due to procedural infondefatness and lack of incompatibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41418/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant a judge recusal. The appellant argued that the judge's prior rulings on evidence admissibility created an incompatibility requiring a hearing, but the court found this argument legally unfounded. The decision rests on the principle that judges may re-examine the same legal issues in different procedural phases without violating impartiality requirements.

Regesto Legislator

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Art. 41, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: A judge's prior rulings on evidence admissibility do not create an incompatibility preventing them from presiding over a subsequent review proceeding, as the nature of the review phase does not require a fresh assessment of the merits.

Parole chiave

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judge recusal incompatibility procedural infondefatness review proceeding impartiality evidence admissibility rulings criminal procedure code domanda di ricusazione facoltà di astenersi dal testimoniare censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 41, comma 1, cod. proc. pen.
La manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione deve essere dichiarata con procedura camerale de plano, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previafissazione di udienza e avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod.
Art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Relativamente alla specifica questione sollevata, va ribadito che in materia di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett.
Art. 623, lett. a), cod. proc. pen.
Persino quando la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che adottano la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett.
art. 127 cod. proc. pen
pen., prescrive che il collegio provveda « senza ritardo » e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.
art. 623 cod. proc. pen
Persino quando la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che adottano la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5254 del 11/11/2024
(Sez. 4, n. 5254 del 11/11/2024; Sez.
Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017
5254 del 11/11/2024; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv.
Sez. 6, n. 37112 del 05/04/2012
270770; Sez. 6, n. 37112 del 05/04/2012, Rv.
Sez. 5, n. 2263 del 04/11/2022
Sez. 6, n. 3920 del 26/11/1999
Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021
pen., richiede che l'esternazione sia stata espressa senza alcuna necessità funzionale, al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv.
Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020
Sez. 1, n. 17038 del 06/10/2022
Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021
pen., non richiede che i componenti siano diversie il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Grumo Giovanni,nato a Roma il 25/07/1967 , avverso l'ordinanza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ─ reiterando analoga precedente decisione─ ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata dall’Avvocato Massimo Mercurelli nell’interesse di Giovanni Grumo nei confronti del dott. Filippo Steidl, Giudice della Sezione per il riesame del Tribunale di Roma rinnovata con riferimento al procedimento penale R.G.T.L. n. 1280/2025, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, con udienza camerale fissata per il giorno 10 luglio 2025, con presidente del collegio giudicante.Ha, al riguardo, richiamato anche la sentenza n. 91 del 2023 (menzionata dal ricorrente) con la quale la Corte costituzionaleha dichiarato non fondata l a questione di legittim ità costituziona le addotta nel ricorso davanti a questa Corte.

2. Nel ricorso e nella successiva memoria difensiva presentati daldifensore di Grumo si chiedel’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con il primo motivo si deduce vio lazione di legge nell’adottare la procedura di decisionede plano , con conseguente nullità derivata dell’ordi n anza , per avere dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione ─ fondata sul fatto che il magistrato ricusato sarebbe chiamato a pronunciarsi nuovamente sulle medesime questioni di diritto relative alla inutilizzabilità delle prove sulle quali già si è pronunciato con precedente provvedimento del 17 dicembre 2024 da lui redatto ed emesso da un collegio da lui presieduto ─ nonostante la sua non manifesta infondatezza, senza instaurare il contraddittorio. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazionedi legge e vizio della motivazione per avere la Corte indebitamente deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente ( peraltro erroneamente applicandoi principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.91/2003, circa la cognizione del giudice del riesame in materia reale e non personale),così arrogandosene la valutazione di fondatezza, mentre avrebbe dovuto limitarsi a valutare l’eventualemanifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorsoè manifestamente infondato . La manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione deve essere dichiarata con procedura camerale de plano, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previafissazione di udienza e avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda « senza ritardo » e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5254 del 11/11/2024; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270770; Sez. 6, n. 37112 del 05/04/2012, Rv. 253462).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamene infondato. La Corte di appello ha richiamato la sentenza n. 91 del 2023 con cui la Corte costituzionale, decidendo sulla stessa questioneposta dal ricorrente, ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111». La Corte costituzionaleè giunta a tale concl u sione osservando che «il giudice cautelare e il giudice della cognizione sono chiamati a operare valutazioni di tipo decisorio nettamente differenti, in quanto soltanto nel secondo caso viene in rilievo l'adozione di una decisione circa la colpevolezza sulla base della valutazione del materiale probatorio, destinata a confluire nella pronuncia di condanna o di assoluzione(…) Coerente è allora la regola declinata specificamente dall'art. 623 cod. proc. pen. che, con riferimento alla pronuncia di annullamento con rinvio a seguito del giudizio di cassazione, prevede -alle lettere b), c) e d) - i vari casi di annullamento della «sentenza» impugnata, indicando il giudice competente per il giudizio di rinvio (…) , se è annullata una sentenza (…) , il giudizio è rinviato al medesimo tribunale, ma il giudice persona fisica deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.Ove, invece, sia annullata una «ordinanza», il medesimo art. 623, comma 1, cod. proc. pen., alla lettera a), detta una regola diversa, secondo cui la Corte di cassazione dispone la trasmissione degli atti al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento, senza che sia prescritto - come nella successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari -che il giudice, se monocratico, debba essere persona fisica diversa da quella che ha pronunciato l'ordinanza annullata.

In definitiva, la mancata previsione della fattispecie di incompatibilità auspicata dai rimettenti non determina la denunciata disparità di trattamento tra la fase di cognizione e la fase cautelare». La Corte non ha trasgreditoi canoni di giudizio che deve seguire un giudice al quale si pone un’eccezionerelativa a una questione di legittimità c ostituzionale. Risultando ben chiaro che la misura cautelare interessata dallaquestione ha nellafattispecie in esame natura personale e non reale (come quella in relazione allaquale fu sollevatala questione decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 91 del 2023), l’ha ritenuta manifestamente infondata rifacendosi proprio alla sentenza della Corte costituzionale : i nfatti, la questione posta alla Corte costituzionale riguardava una misura cautelare reale, ma l’argomentazione (della Corte costituzionale esplicita un principio inteso come valevole sia per le misure cautelari reali che per quelle personali).

3. Posto quanto precede, deve ribadirsi quanto già espresso con riferimento al precedente ricorso dello stesso ricorrente relativo al la stessa istanza di ricusazione edesaminato da questa Sezione della Corte di cassazione a l l’udienza del 24 settembre2025. 3.1. Le disposizioni riguardanti la ricusazione sono eccezionali, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale, specificamente della capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell’ordinamentogiudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra lo Stato e il giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice.

Ne consegue che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, sicché non possono essere applicatiin via analogica e la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva (Sez. 5, n. 2263 del 04/11/2022, dep.2023, Rv. 284328; Sez. 6, n.3920 del 26/11/1999, dep. 2000 Rv 215315). 3.2. Relativamente alla specifica questione sollevata, va ribadito che in materia di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione sia stata espressa senza alcuna necessità funzionale, al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591;

Sez. 2, n.26974 del 24/07/2020, Rv. 279649), e questa condizione non ricorre nella fattispecie. Con specifico riferimento al caso in esame, va ribadito che non ricorre una condizione di incompatibilità quando un magistrato debba giudicare in sede cautelare – come il ricorrente assume accada nel caso di specie – la medesima questione di diritto e quand’anche essa sia stata precedentemente risolta in modo non conforme alla legge (Sez. 1, n. 17038 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284501). Persino quando la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che adottano la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversie il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Rv. 281039).

4. Dalla inammissibil ità del ricorso deriva la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so