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Sentenza — n. 41247/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention replacement with prison custody for drug trafficking suspect.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41247/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Denis Cufi's appeal against a lower court order replacing his home detention with prison custody. Cufi argued that his prior arrest for a larger drug quantity rendered the new measure disproportionate and illogical. The court found the appeal unfounded because the defense had not requested revocation of the previous measure, and the judge's assessment of continued criminal danger was logically sound based on undisputed facts.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; The court must evaluate the adequacy of preventive measures against the specific danger of reoffending, and a change in custody status does not automatically negate the need for stricter measures if the underlying risk persists.

Parole chiave

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preventive measures drug trafficking custody replacement danger of reoffending procedural appeal home detention prison custody detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Tale decisione veniva appellata, a norma dell'art. 310, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod.
Art. 28 reg. esec. cod. p.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cufi Denis, nato in Albania il 12/05/1980 avverso l'ordinanza del 04/04/2025 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Denis Cufi è indagato per il delitto di detenzione a fini di spaccio di due chilogrammi lordi di cocaina, ch'egli avrebbe commesso a giugno del 2024. Già sottoposto a custodia cautelare in carcere, con ordinanza del 10 marzo 2025 veniva collocato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini agli arresti domiciliari. Tale decisione veniva appellata, a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., dai Pubblico ministero procedente ed il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accogliendo il gravame, ha disposto la sostituzione della custodia domiciliare con quella carceraria.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, con atto del proprio difensore, denunciando l'illogicità della relativa motivazione, per le seguenti ragioni: — il Tribunale, per delinearne la pericolosità, ha valorizzato alcune sue precedenti vicende giudiziarie, rispetto alle quali, però, egli è rimasto estraneo, risultando a tutt'oggi gravato da un solo precedente specifico, per fatti del 2009, conclusosi con l'estinzione della condanna per il positivo esperimento di una misura alternativa alla detenzione; — all'atto dell'arresto, egli si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari, nell'àmbito di un distinto procedimento per detenzione di sei chilogrammi di cocaina, rinvenuti in suo possesso il 3 agosto 2024: trattandosi, tuttavia, nel presente procedimento, della detenzione, nel giugno precedente, di due chili di tale sostanza, tuttavia mai rinvenuta e sequestrata, non sarebbe possibile escludere che quest'ultima fosse parte del più cospicuo quantitativo poi rinvenuto nella sua disponibilità ad agosto;

— i fatti oggetto di questo procedimento sono obiettivamente meno gravi nonché precedenti rispetto a quelli del distinto procedimento, nel quale egli aveva ottenuto l'applicazione degli arresti domiciliari nonché l'autorizzazione, progressivamente sempre più ampia, ad allontanarsene per svolgere attività lavorativa, rispettando sempre le prescrizioni impostegli; — il Tribunale ha ritenuto che i fatti per cui si procede confermassero la persistenza della rete di relazioni illegali di esso indagato pur dopo il suo arresto e l'irrilevanza della sua consapevolezza delle attenzioni rivoltegli dalle forze dell'ordine, invece valorizzata dal primo giudice per dedurne un affievolimento delle esigenze di cautela; ma - obietta il ricorso - un tale argomentare si rivela illogico, ove si pensi che i fatti oggetto del presente giudizio sarebbero comunque anteriori a quelli per i quali è stato arrestato nel diverso procedimento;

— in conclusione: questi ultimi segnano il punto finale della sua esperienza criminale; con riferimento ad essi, benché successivi e più gravi di quelli oggetto dell'ordinanza impugnata, egli è stato ammesso alla custodia domiciliare; di conseguenza, l'applicazione della custodia carceraria in questo giudizio si rivela sproporzionata ed illogica.

3. Il ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, respinto. A voler dare credito alla tesi difensiva, per cui, a seguito dell'arresto del 3 agosto 2024, Cufi non avrebbe tenuto ulteriori condotte illecite ed il successivo titolo custodiale per i fatti oggetto di questo procedimento lo avrebbe reso consapevole di essere oggetto di attenzioni da parte delle forze di polizia e, dunque, della necessità di astenersi dal compiere nuovi reati, si sarebbe dovuto pervenire, per coerenza, alla revoca della misura custodiale per questo fatto, non potendosi ravvisare esigenze cautelari e, in particolare, il pericolo di reiterazione criminosa.

Invece, non solo il Giudice per le indagini preliminari non ha disposto in tal senso, ma nemmeno la difesa dell'imputato lo aveva chiesto, essendosi limitata ad avanzare un'istanza di sostituzione, e non di revoca, della misura carceraria allora in atto. Se, dunque, neppure la difesa dell'indagato ha posto in discussione la perdurante esistenza del pericolo di reiterazione del reato, il compito dei giudici del merito era quello di valutare l'adeguatezza rispetto ad esso della custodia domiciliare: e, sotto questo specifico profilo, la motivazione dell'ordinanza impugnata, si presenta logicamente stringente.

La valutazione negativa compiuta dal Tribunale, difatti, si fonda su una serie di circostanze indiscusse in fatto e logicamente coerenti con tale conclusione: la destinazione, cioè, della propria abitazione, da parte dell'indagato, a luogo di custodia di droga, soldi, preziosi, contabilità, munizioni, rivelatori di microspie e quant'altro; la non necessità, per lui, di allontanarsi dal domicilio per continuare a svolgere i suoi traffici, considerato il suo ruolo manageriale e di custode; la sua capacità di procurarsi agevolmente mezzi elettronici di comunicazione a distanza, anche mediante terzi compiacenti (sono risultate nella sua disponibilità ben quindici utenze telefoniche mobili differenti).

E, a fronte di tanto, il ricorso sostanzialmente non replica nulla.

4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

28. reg. esec. cod. p