Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof for absolute indigence and incompatible work hours.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to provide documentary proof of his status as the sole shareholder of a business. The court held that the judge's assessment of absolute indigence must be rigorous and does not require proving total inability to meet basic life needs, only that income from the proposed work is insufficient for family obligations. Furthermore, the requested work hours were deemed incompatible with the coercive measures of home detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 284, comma 3, cod. proc. pen.; The evaluation of absolute indigence for home detention work authorization requires particular rigor but does not demand proof of total destitution, and the requested activity must not nullify the coercive measure's premises.
Parole chiave
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Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Palumbo Mario, nato ad Avellino il 29/06/2000 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno 1'08/05/2025; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari - ovvero in subordine di autorizzazione al lavoro - nei confronti di Palumbo Mario, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, commi 1-5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente, all'interno degli slip, 21 grammi di cocaina.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta carenza dei requisiti di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. L'indagato avrebbe documentalmente provato di essere socio unico di un'avviata attività di impresa e ciò rileverebbe di per sé come la prolungata sua assenza non possa che compromettere l'attività in questione, atteso che l'impresa verrebbe a trovarsi in uno stato di decozione con conseguente stato di assoluta ed irreversibile indigenza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere, tenendo conto dei redditi di altri componenti, agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2'23, dep. 2024, Tahiti, Rv. 285885;
Sez.3, n. 24995 del 13/2/2018, Osmani, Rv. 273205). Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita, essendosi l'indagato limitato a fare riferimento al proprio status di socio senza precisare alcunchè.
3. E' utile peraltro aggiungere come l'ampiezza della richiesta, per cui l'indagato dovrebbe essere autorizzato a svolgere attività lavorativa dalle ore 8.00 alle ore 20,00 da lunedì al venerdì, comporterebbe, nella sostanza, la vanificazione degli stessi presupposti alla base della misura. La valutazione ai fini della concessione del beneficio richiesto deve invece tenere conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 6, n. 123337 del 25/02/2008, Presta, Rv. 239316); ne' la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro si configura come un diritto del detenuto agli arresti dorniciliari, tanto è vero che non sono consentite attività lavorative che snaturano il regime cautelare degli arresti domiciliari, svolgendosi con continui spostamenti difficilmente controllabili (Sez. 1, n. 103 del 01/12/2006, Cherchi, Rv. 235341).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R