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Sentenza — n. 41234/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls drug trafficking sentence for excessive penalty without reasoning on sentencing guidelines.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41234/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the defendant's drug trafficking conviction due to a flawed sentencing rationale. The lower court imposed a three-year prison term despite the statutory maximum being four years, without adequately justifying this near-maximum penalty given the small quantity of drugs and lack of criminal network involvement. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal in Salerno for the judges to recalculate the appropriate sentence based on the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; A criminal judgment imposing a penalty near the statutory maximum must provide objective and logical reasoning connecting the severity of the punishment to the specific circumstances of the offense, and a failure to do so constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing excessive penalty violation of law remand for retrial proportionality principle Corte di Cassazione d.P.R. 309/1990 reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui Ikpea Kelvin è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto 1,73 grammi di rnarjuana e 3,3 grammi di eroina già confezionata in dosi, oltre alla somma di 100 euro.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ikpea Kelvin, nato in Nigeria il 15/04/1994 avverso la sentenza emessa il 10/01/2025 dalla Corte di appello di Potenza; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui Ikpea Kelvin è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto 1,73 grammi di rnarjuana e 3,3 grammi di eroina già confezionata in dosi, oltre alla somma di 100 euro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena.Nonostante il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. n. 309 del 1990, i Giudici di merito avrebbero fissato la pena base detentiva in tre anni di reclusione, quasi prossima al massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Rispetto ad un atto di appello con cui si devolveva il tema della rideterminazione della pena, la sentenza impugnata è sul punto silente. Né è obiettivamente chiaro perché rispetto ad una cornice edittale che, al momento della commissione del fatto, prevedeva come pena massima quella di quattro anni di reclusione, nella specie debba considerarsi congrua la pena di tre anni, attesa la quantità obiettivamente assai modesta di sostanza stupefacente di cui aveva la disponibilità l'imputato, la quantità di denaro rinvenuta (100 euro), l'assenza di indici rivelatori del coinvolgimento del ricorrente in circuiti criminali più ampi. Una motivazione obiettivamente viziata, tenuto conto che la pena è misura della colpevolezza.

3. Ne deriva che sul punto la sentenza deve essere annullata; la Corte di appello, in sede di rinvio, tenuto conto delle circostanze di fatto indicate, procederà a rideterminare la pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 20