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Sentenza — n. 40975/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40975/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40975/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile permanifesta infondatezza del motivo dedotto. Risulta, infatti, dagli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, che con la nota trasmessa alla Corte di appello il 10/1/2025, il nuovo difensore di fiducia del ricorrente, Avv. Antonino Patti, ha comunicato che lui e il proprio assistito non sarebbero stati presenti all’udienza del 17/1/2025 e che non aveva nulla da eccepirein merito all’erronea notifica del decreto di citaz ione a giudizio al precedente difensore, avendo interesse alla definizione del processo e al dissequestro di quanto ancora in sequestro. Tale comunicazione, completamente ignorata dal ricorrente, ha determinato la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. , trattandosi, nella sostanza, di una rinuncia a comparire formulata dal difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha dimostrato di essere a conoscenza della data di celebrazione dell’udienza e di non avere interesse ad eccepire l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Regesto Legislator

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art. 184 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40975/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta, infatti, dagli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, che con la nota trasmessa alla Corte di appello il 10/1/2025, il nuovo difensore di fiducia del ricorrente, Avv. Antonino Patti, ha comunicato che lui e il proprio assistito non sarebbero stati presenti all’udienza del 17/1/2025 e che non aveva nulla da eccepirein merito all’erronea notifica del decreto di citaz ione a giudizio al precedente difensore, avendo interesse alla definizione del processo e al dissequestro di quanto ancora in sequestro. Tale comunicazione, completamente ignorata dal ricorrente, ha determinato la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. , trattandosi, nella sostanza, di una rinuncia a comparire formulata dal difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha dimostrato di essere a conoscenza della data di celebrazione dell’udienza e di non avere interesse ad eccepire l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Parole chiave

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procedura di annullamento vizio di procedura rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 184 cod. proc. pen
Tale comunicazione, completamente ignorata dal ricorrente, ha determinato la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Buttafuoco Vincenzo nato a Catania il 26/01/2002 avverso la sentenza emessa il 17gennaio 2025 dalla Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore GeneraleFlavia Alemi,che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata; RILEVATO IN FATTO 1. Vincenzo Buttafuoco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo di ricorso eccepisce la nullità della sentenza per l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudiziodi appello al difensore dell’imputato, nominato con atto depositato il 23/4/2024, decreto notificato, invece, al precedente difensore,Avv. Claudio Longo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile permanifesta infondatezza del motivo dedotto. Risulta, infatti, dagli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, che con la nota trasmessa alla Corte di appello il 10/1/2025, il nuovo difensore di fiducia del ricorrente, Avv. Antonino Patti, ha comunicato che lui e il proprio assistito non sarebbero stati presenti all’udienza del 17/1/2025 e che non aveva nulla da eccepirein merito all’erronea notifica del decreto di citaz ione a giudizio al precedente difensore, avendo interesse alla definizione del processo e al dissequestro di quanto ancora in sequestro. Tale comunicazione, completamente ignorata dal ricorrente, ha determinato la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. , trattandosi, nella sostanza, di una rinuncia a comparire formulata dal difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha dimostrato di essere a conoscenza della data di celebrazione dell’udienza e di non avere interesse ad eccepire l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio.

2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisoil 29 ottobre 2025