Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40961/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls appeal sentence allowing substitute public work penalty after conditional suspension was waived by defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's sentence regarding the defendant's request for a substitute penalty of public work. The defendant argued the original judgment failed to consider his specific circumstances and rejected his waiver of a previously granted conditional suspension. The court held that the defendant's personal waiver of the suspension removed the legal obstacle to applying the substitute penalty, requiring a new trial to assess eligibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 99, comma 1, cod. proc. pen.: A defendant's personal waiver of a conditional suspension of sentence constitutes a dispositive act that removes the legal obstacle to the application of a substitute penalty of public work, obligating the appellate court to re-evaluate the request in the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
substitute penalty public work conditional suspension waiver dispositive act defendant appellate court annulment personal rights waiver rinuncia al dibattimento orale impedimento di un atto dell'autorità revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Il primo motivo di ricorso è generico, posto che a fronte della doglianza concernente l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.
Art. 99, comma 1, cod. proc. pen.
l.n. 689 del 1981
61-bis l.n. 689 del 1981 - è stata prevista l’alternatività tra la sostituzione della pena e la sospensione condizionale, tuttavia, la Corte di appello non ha tenuto in debito conto l’intervenuta rinuncia alla sospensione condizionale proveniente dall’imputato.
art. 133 cod. pen
Il primo motivo di ricorso è generico, posto che a fronte della doglianza concernente l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.4, n. 25152 del 20/5/2025, Rv. 288465
pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata (Sez.4, n. 25152 del 20/5/2025, Rv. 288465).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Dal Pozzo Fabio, nato a Treviso il 02/04/1988 avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione della disciplina delle sanzioni sostitutive; lette le conclusioni dell'Avvocato Andrea Zampon, il quale si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia che confermava la condanna per il reato di cui all’art.337, cod. pen., riducendo la pena e negando la sostituzione con i lavori di pubblica utilità.

2. Avverso tale pronuncia la difesa del ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata con riguardo alla motivazione resa in ordine alla determinazione della pena, sul presupposto che non si sarebbe adeguatamente tenuto conto delle modalità esecutive del reato e dei motivi a delinquere. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, ritualmente formulata con le conclusioni scritte rese all’esito del giudizio trattato con rito cartolare e dcon la dichiarazione scritta dell’imputato di rinunciare alla sospensione condizionale già concessa.

3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo di ricorso è generico, posto che a fronte della doglianza concernente l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non si specifica in che misura la motivazione risulterebbe manifestamente contraddittoria o illogica, sicchè la censura si sostanzia in una mera richiesta di un trattamento più favorevole.

3. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità sul presupposto che all’imputato fosse stata già riconosciuta la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una conclusione non condivisibile. È pur vero che, a seguito della modifica delle'art. 61-bis l.n. 689 del 1981 - è stata prevista l’alternatività tra la sostituzione della pena e la sospensione condizionale, tuttavia, la Corte di appello non ha tenuto in debito conto l’intervenuta rinuncia alla sospensione condizionale proveniente dall’imputato.

Come già affermato da questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata (Sez.4, n. 25152 del 20/5/2025, Rv. 288465). Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che l’imputato – mediante l’invio di una dichiarazione personalmente sottoscritta con la quale rinunciava alla sospensione condizionale – ha fatto venir meno il motivo ostativo alla sostituzione della pena che, pertanto, doveva essere valutata nel merito dalla Corte di appello.

Ne consegue che, fermo restando l'accertamento della penale responsabilità, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, dovendo il giudice del rinvio verificare la sussistenza dei presupposti ed eventualmente disporre la sostituzione della pena detentiva. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app