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Sentenza — n. 40957/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40957/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto nell’interesse di Hrustic, condannato in primo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Avverso tale pronuncia la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, deducendo l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello nei confronti del difensore di fiducia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40957/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale pronuncia la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, deducendo l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello nei confronti del difensore di fiducia.

Parole chiave

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omissione di soccorso difesa obbligatoria diritto a un difensore notifica tardiva dei difetti notificazione e trasmissione diritti procedurali
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Hrustic Bronson, nato a Milano il 02/04/1992 avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria depositata dall'Avvocato Michele Piro, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto nell’interesse di Hrustic, condannato in primo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso tale pronuncia la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, deducendo l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello nei confronti del difensore di fiducia.

3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dall’esame degli atti, cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale del motivo di impugnazione, risulta che l’imputato aveva nominato quale difensore di fiducia l’Avvocato Michele Piro, il quale aveva depositato la nomina presso la Corte di appello di Roma in data 15 settembre 2023. Nonostante l’avvenuta nomina, il Presidente della sezione assegnataria del giudizio provvedeva a nominare un difensore d’ufficio all’imputato, notificando a quest’ultimo il decreto di citazione. Risulta per tabulas, quindi, che il difensore di fiducia, nonostante l’antecedente deposito della nomina ritualmente effettuata, non veniva citato per l’udienza fissata per la decisione dell’appello. Ne consegue la sussistenza della nullità dedotta dal ricorrente che si estende anche alla successiva sentenza, il che comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di roma. Così è deciso, 21/10/202