Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40844/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40844/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. L'art. 716 cod. proc. pen. prevede che la convalida dell'arresto a fini estradizionali sia subordinata alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell'estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Durdevic, Rv. 251655; Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, Pacaj, Rv. 239936). Nell'estradizione passiva, dunque, l'arresto è funzionale unicamente all'esecuzione di una misura restrittiva, a sua volta finalizzata alla consegna dell'estradando allo Stato richiedente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 716 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40844/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 716 cod. proc. pen. prevede che la convalida dell'arresto a fini estradizionali sia subordinata alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell'estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Durdevic, Rv. 251655; Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, Pacaj, Rv. 239936). Nell'estradizione passiva, dunque, l'arresto è funzionale unicamente all'esecuzione di una misura restrittiva, a sua volta finalizzata alla consegna dell'estradando allo Stato richiedente.

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento della carcerazione preventiva proroga della carcerazione espulsione arresto in vista d'estradizione mantenimento della carcerazione di sicurezza scarcerazione motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 716 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro non ha convalidato l'arresto di Roman Tarasov, eseguito ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di: Tarasov Roman, nato a Cilyabinskaya (Russia) il 19/04/1989 avverso l'ordinanza del 07/06/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell'avvocato Christian Ferretti; udito l'Avvocato Salvatore Pesce, in sostituzione dell'avvocato Christian Ferretti, difensore di Tarasov Roman, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato .

RITENUTO IN FATTO

i. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro non ha convalidato l'arresto di Roman Tarasov, eseguito ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen. in attuazione del mandato di cattura internazionale emesso il 10/03/2023 dal Tribunale di Korkinsky (Russia), per l'esecuzione della pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di fabbricazione illegale, trasferimento, vendita illegale, trasporto e detenzione illegale di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. Al momento dell'arresto l'estradando era detenuto per altra causa (con fine pena previsto per il 14 ottobre 2025) e la Corte di appello ha ritenuto che la detenzione escludesse il pericolo di fuga, condizione necessaria ai sensi dell'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., sia per la convalida dell'arresto che per l'applicazione di una misura cautelare.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro/ denunciando la violazione degli artt. 714, 715, 716, 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in quanto lo stato di detenzione per altra causa non è, di per sé, in contrasto con la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga, non potendosi escludere che, per una qualsiasi ragione, l'imputato recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà.

3. Prima della celebrazione della presente udienza, Corte di appello di Catanzaro ha trasmesso a questa Corte documentazione attestante l'avvenuta applicazione al ricorrente, nell'ambito della procedura passiva di consegna, della misura della custodia cautelare in carcere (provvedimento del 10 ottobre 2025).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

2. L'art. 716 cod. proc. pen. prevede che la convalida dell'arresto a fini estradizionali sia subordinata alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell'estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Durdevic, Rv. 251655; Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, Pacaj, Rv. 239936). Nell'estradizione passiva, dunque, l'arresto è funzionale unicamente all'esecuzione di una misura restrittiva, a sua volta finalizzata alla consegna dell'estradando allo Stato richiedente.

3. Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza, emessa il 7 giugno 2025, di non convalida dell'arresto a fini estradizionali del ricorrente, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sussisteva un concreto pericolo di fuga, che imponeva sia la convalida dell'arresto che l'applicazione di misura cautelare.3. La sopravvenuta applicazione di misura cautelare fa venire meno l'interesse al ricorso del Procuratore generale, in quanto l'eventuale provvedimento di annullamento non avrebbe effetti sullo status libertatis. Né sussiste, come a rilevato dalla difesa nella memoria depositata, un possibile interesse del ricorrente alla pronuncia, interesse che potrebbe essere correlato solo alla riparazione per ingiusta detenzione, non configurabile nel caso di specie, in cui egli era detenuto per altra causa al momento dell'emissione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenz