Sentenza — n. 40671/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 26 maggio 2025 la Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti e in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 19 dicembre 2023 nei confronti di Renato Thomas, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato in anni due e mesi otto di reclusione la pena per il delitto di cui all'art. 317 cod. pen., commesso il 18 ottobre 2018. Ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen., ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici con quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ha applicato la pena accessoria dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica amministrazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 599-bis cod. proc. pen, art. 317 cod. pen, art. 317-bis cod. pen; Sentenza — n. 40671/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 317-bis cod. pen., in relazione agli artt. 2 e 29 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Thomas Renato, nato a Napoli il 08/01/1953 avverso la sentenza del 26/05/2025 del Tribunale di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 maggio 2025 la Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti e in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 19 dicembre 2023 nei confronti di Renato Thomas, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato in anni due e mesi otto di reclusione la pena per il delitto di cui all'art. 317 cod. pen., commesso il 18 ottobre 2018. Ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen., ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici con quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ha applicato la pena accessoria dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica amministrazione.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 317-bis cod. pen., in relazione agli artt. 2 e 29 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte d'appello, pur avendo accolto il concordato, irrogando in relazione al reato di cui all'art. 317 cod. pen. la pena (inferiore rispetto alla pronuncia di primo grado) di anni due e mesi otto di reclusione, ha applicato erroneamente le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica amministrazione. Sulla base della previsione applicabile ratione temporis al momento della commissione del reato dell'art. 317 cod. pen. (2018) e della pena in concreto inflitta (inferiore a tre anni di reclusione), la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
L'art. 317-bis cod. pen., nella disciplina vigente al momento della commissione dei reati da parte dell'imputato, disponeva che «la condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea». Inoltre, la Corte di appello, accogliendo il concordato sulla pena, ha applicato, sull'erroneo richiamo dell'art. 317-bis cod. pen., la pena accessoria del divieto perpetuo di contrarre con la Pubblica amministrazione.
L'art. 317-bis cod. pen., nella disciplina vigente al momento della commissione del delitto di cui all'art. 317 cod. pen., non faceva alcun riferimento, in ipotesi di condanna per i reati specificamente previsti, alla pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione.Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria del divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione, pena che va eliminata, e all'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, pena per la quale si rinvia alla Corte di appello di Napoli per la determinazione della durata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria del divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione, pena che elimina, e all'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, pena per la quale rinvia alla Corte di appello di Napoli per la determinazione