Sentenza — n. 40270/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna del Tribunale di Palmi emessa nei confronti di Salvatore Guerrisi per resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e lesioni aggravate (capo B), fatti commessi il 10 gennaio 2023. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Guerrisi, tramite il suo difensore, con tre motivi, di seguito sinteticamente indicati. 2.1. Il primo motivo censura vizio della motivazione in quanto la sentenza impugnata, con una lettura frammentaria delle risultanze testimoniali, non aveva considerato che l'asserita resistenza era stata successiva all'attività, regolarmente avvenuta, di identificazione, perquisizione veicolare e sequestro del coltello. Infatti, il ricorrente si era opposto non all'arresto, ma alla decisione dei militari di costringerlo a salire in auto, da cui erano derivate le lesioni. 2.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Sentenza — n. 40270/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento alla prima aggravante (art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.) è stata correttamente richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il delitto di resistenza assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nell' opposizione al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni, sicché sono in tal caso configurabili anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico (da ultimo, Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023 (dep. 2024), D., Rv. 285846 - 02). 4.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Guerrisi Salvatore, nato il 10/04/1991 a Gioia Tauro avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna del Tribunale di Palmi emessa nei confronti di Salvatore Guerrisi per resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e lesioni aggravate (capo B), fatti commessi il 10 gennaio 2023.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Guerrisi, tramite il suo difensore, con tre motivi, di seguito sinteticamente indicati. 2.1. Il primo motivo censura vizio della motivazione in quanto la sentenza impugnata, con una lettura frammentaria delle risultanze testimoniali, non aveva considerato che l'asserita resistenza era stata successiva all'attività, regolarmente avvenuta, di identificazione, perquisizione veicolare e sequestro del coltello. Infatti, il ricorrente si era opposto non all'arresto, ma alla decisione dei militari di costringerlo a salire in auto, da cui erano derivate le lesioni. 2.2.
Il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante teleologica, contestata al capo B), non risultando che il dimenarsi di Guerrisi fosse volto a sottrarsi all'arresto, condotta non contestata, oppure alla perquisizione o al sequestro del coltello che erano già avvenute. 2.3. Il terzo motivo censura violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 10 cod. pen., contestata con le lesioni, in quanto la sentenza impugnata ne ha erroneamente escluso l'assorbimento nella condotta di resistenza e comunque non ha accertato il nesso tra questa e l'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. La sentenza impugnata, da leggere come un unicum rispetto a quella del Tribunale di Palmi, di cui ha condiviso la ricostruzione della vicenda storico- fattuale, ha utilizzato argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili, fornendo una completa valutazione delle prove assunte e rispondendo con puntualità a tutte le questioni in questa sede pedissequamente reiterate. Invero, alla luce delle testimonianze qualificate dei due carabinieri, ritenute attendibili, era stato provato che l'imputato, trovato in possesso di un coltello a serramanico, prima aveva tentato di minimizzare l'accaduto, poi aveva minacciato di morte gli operanti, infine, si era scagliato contro di loro proprio per opporsi all'arresto, senza fermarsi neanche nel corso dell'ammanettamento tanto da provocare le lesioni contestate al capo B).
3. Il primo motivo di ricorso è aspecifico perché, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla difesa, risulta dallo stesso capo di imputazione che l'atto dell'ufficio, a cui l'imputato si era opposto, era quello del suo arresto, come peraltro accertato dalle sentenze di merito con chiara e logica motivazione con la quale non vi è alcun confronto. Le condotte di Salvatore Guerrisi, consistenti in minacce e violenze rivolte ai pubblici ufficiali per costringerli ad omettere atti del loro ufficio o di evitarne lo svolgimento, integrano il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per il compimento del quale basta l'opposizione all'attività, indipendentemente dall'esito della condotta (Sez. 6, n. 5459, 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207).
4. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi all'insussistenza delle aggravanti contestate al capo B), sono manifestamente infondati. La Corte distrettuale con argomenti logici ha ritenuto configurabile nella condotta di lesioni sia l'aggravante della connessione teleologica, di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., tra il delitto di resistenza e quello di lesioni, sia l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 10 cod. pen. escludendo la configurabilità dell'assorbimento nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 4.1.
Con riferimento alla prima aggravante (art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.) è stata correttamente richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il delitto di resistenza assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nell' opposizione al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni, sicché sono in tal caso configurabili anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico (da ultimo, Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023 (dep. 2024), D., Rv. 285846 - 02). 4.2.
Con riferimento alla seconda aggravante comune (art. 61, primo comma, n. 10 cod. pen.), è proprio il particolare disvalore dell'avere posto in essere le lesioni volontarie nei confronti di una particolare categoria di persone offese (nella specie i pubblici ufficiali) ad escludere l'assorbimento nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6 n. 25610 del 12/05/2025, Mouafae). 4.3. Entrambe le aggravanti, peraltro, sono pienamente compatibili perché operano su piani differenti. La prima attiene al profilo finalistico dell'azione: si punisce più gravemente chi commette lesioni non come finLa sé stesse, ma come mezzo per realizzare un altro reato (in questo caso, violenza e minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali), mentre la seconda aggravante attiene alla qualifica soggettiva della persona offesa.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis