Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver by the defendant's lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed a document waiving the claim due to a lack of interest. The defense argued for legal violations, but the waiver was formalized after the trial court authorized the defendant to work while on home detention. Consequently, the court ruled that no further judicial review was necessary given the procedural abandonment of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the defendant voluntarily waives the claim due to a lack of interest, rendering further judicial proceedings unnecessary.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Angelo Costanzo - Presidente - Sent. n. sez. 1175/2025 Emilia Anna Giordano CC - 10/09/2025 Benedetto Paterno' Raddusa - Relatore - R.G.N. 18171/2025 Fabrizio D'arcangelo Ombretta Di Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Frisullo Nadir nato a POGGIARDO il 27/11/1993 avverso l'ordinanza del 11/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la difesa di Nadir Frisullo ha impugnato l’ordinanza descritta in epigrafe lamentando asserite violazioni di legge e vizi di motivazione; rilevato che la stessa difesa, con atto trasmesso il 26 agosto 2025, sottoscritto personalmente anche dal ricorrente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 22 agosto 2025, autorizzato l’indagato, allo stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a svolgere attività lavorativa in linea con le richieste in origine rigettate con l’ordinanza gravata da ricorso; ritenuto che va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso alla quale, per le ragioni fondanti la relativa decisione, non seguono le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40081/2025 Roma, lì, 12/12/2025 Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ANGELO COSTANZO