Sentenza — n. 39927/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, disposta nell'ambito della richiesta di consegna avanzata mediante mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 39927/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, disposta nell'ambito della richiesta di consegna avanzata mediante mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nedelcu Gabriel, nato in Romania il 17/10/1990 avverso l'ordinanza emessa il 10/11/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato Antioco Pintus, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, disposta nell'ambito della richiesta di consegna avanzata mediante mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena.
2. Rilevato che il ricorrente lamenta la carenza di motivazione.
3. Rilevato che, nelle more del giudizio, il ricorrente risulta consegnato all'autorità rumena, come risultante dal verbale di consegna dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di Fiumicino dal quale risulta che il ricorrente ha lasciato il territorio nazionale in data 28.11.2025, sicchè il titolo cautelare è venuto meno.
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese, posto che la causa di inammissibilità è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 dicembre 2025 Il Consi