Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39732/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39732/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39732/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ricorso a firma del suo difensore Savu Flavius Alexa ha proposto ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Settima Sezione, n. 20042/20 del 15 maggio 2020, adducendo che il procedimento si era svolto senza che al difensore del ricorrente fosse stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza, profilo il cui mancato rilievo avrebbe dovuto ascriversi ad un errore percettivo nel quale era incorsa la Corte di cassazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39732/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, non solo perché lo stesso è stato presentato in data 27 ottobre 2025, ben oltre il decorso di 180 giorni dal provvedimento impugnato, termine previsto dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., ma anche e soprattutto perché manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata era stata pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di cassazione con procedura «de plano», in ragione della causa di inammissibilità che era stata in quella sede rilevata, correlata all'impugnazione di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi dunque escludere qualsivoglia errore percettivo in relazione al mancato rilievo dell'omessa comunicazione dell'avviso, costituente invece il risultato di una deliberata opzione procedimentale.

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive durata ragionevole del procedimento rinvio del dibattimento tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da Savu Flavius Alexa, nato il 26/12/1981 in Romania Avverso l'ordinanza n. 20042/20, pronunciata in data 12/05/2020 dalla Corte di Cassazione, Settima Sezione visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso a firma del suo difensore Savu Flavius Alexa ha proposto ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Settima Sezione, n. 20042/20 del 15 maggio 2020, adducendo che il procedimento si era svolto senza che al difensore del ricorrente fosse stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza, profilo il cui mancato rilievo avrebbe dovuto ascriversi ad un errore percettivo nel quale era incorsa la Corte di cassazione.

2. Il ricorso è inammissibile, non solo perché lo stesso è stato presentato in data 27 ottobre 2025, ben oltre il decorso di 180 giorni dal provvedimento impugnato, termine previsto dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., ma anche e soprattutto perché manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata era stata pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di cassazione con procedura «de plano», in ragione della causa di inammissibilità che era stata in quella sede rilevata, correlata all'impugnazione di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi dunque escludere qualsivoglia errore percettivo in relazione al mancato rilievo dell'omessa comunicazione dell'avviso, costituente invece il risultato di una deliberata opzione procedimentale.

3. All'inammissibilità, rilevabile anche in questo caso de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 dicembre 2025 Il Consigliere estenso