Ordinanza — n. 39732/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ricorso a firma del suo difensore Savu Flavius Alexa ha proposto ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Settima Sezione, n. 20042/20 del 15 maggio 2020, adducendo che il procedimento si era svolto senza che al difensore del ricorrente fosse stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza, profilo il cui mancato rilievo avrebbe dovuto ascriversi ad un errore percettivo nel quale era incorsa la Corte di cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39732/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, non solo perché lo stesso è stato presentato in data 27 ottobre 2025, ben oltre il decorso di 180 giorni dal provvedimento impugnato, termine previsto dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., ma anche e soprattutto perché manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata era stata pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di cassazione con procedura «de plano», in ragione della causa di inammissibilità che era stata in quella sede rilevata, correlata all'impugnazione di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi dunque escludere qualsivoglia errore percettivo in relazione al mancato rilievo dell'omessa comunicazione dell'avviso, costituente invece il risultato di una deliberata opzione procedimentale.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da Savu Flavius Alexa, nato il 26/12/1981 in Romania Avverso l'ordinanza n. 20042/20, pronunciata in data 12/05/2020 dalla Corte di Cassazione, Settima Sezione visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso a firma del suo difensore Savu Flavius Alexa ha proposto ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Settima Sezione, n. 20042/20 del 15 maggio 2020, adducendo che il procedimento si era svolto senza che al difensore del ricorrente fosse stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza, profilo il cui mancato rilievo avrebbe dovuto ascriversi ad un errore percettivo nel quale era incorsa la Corte di cassazione.
2. Il ricorso è inammissibile, non solo perché lo stesso è stato presentato in data 27 ottobre 2025, ben oltre il decorso di 180 giorni dal provvedimento impugnato, termine previsto dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., ma anche e soprattutto perché manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata era stata pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di cassazione con procedura «de plano», in ragione della causa di inammissibilità che era stata in quella sede rilevata, correlata all'impugnazione di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi dunque escludere qualsivoglia errore percettivo in relazione al mancato rilievo dell'omessa comunicazione dell'avviso, costituente invece il risultato di una deliberata opzione procedimentale.
3. All'inammissibilità, rilevabile anche in questo caso de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 dicembre 2025 Il Consigliere estenso