Sentenza — n. 39726/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Agrigento in data 9 dicembre 2024 ha assolto Ciulla Vincenzo dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art 530 cpv cod. proc. pen. perché il fatto non costituisce reato. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, proponendo un unico motivo ai sensi dell'art. art. 606, comma 1, lettere b) e), cod.proc.pen. - violazione dell'art. 92 cod. pen.- Deduce il ricorrente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di Agrigento escluso l'addebito, ritendo carente l'elemento soggettivo, in palese ed insanabile contrasto con quanto disposto dall'art. 92 cod. pen., anche in considerazione del fatto che nella impugnata decisione nulla è stato dedotto riguardo a possibili ragioni di caso fortuito e forza maggiore all'origine del contingente stato di ubriachezza, così come nulla è stato evidenziato riguardo ad un'ipotetica esclusione della capacità dell'agente "di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 92 cod. pen, articolo 593 bis cod. proc. pen, art. 337 cod.pen, art. 530 comma 2 cod. proc.pen; Sentenza — n. 39726/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione, dando atto di aver interpellato il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento ex articolo 593 bis cod. proc. pen. e 166 bis disp. att. cod.proc.pen. , che è risultato aver prestato acquiescenza alla decisione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Palermo nel procedimento a carico di: Ciulla Vincenzo nato a Roma il 31/08/1972 avverso la sentenza del 09/12/2024 del Tribunale di Agrigento Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e disporsi l'annullamento con rinvio al Tribunale di Agrigento; letta la memoria del difensore di Ciulla, avvocato Giovanna Morello, che ha rilevato come la censura del P.G si fondi su un equivoco tra imputabilità e elemento soggettivo del reato e ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Agrigento in data 9 dicembre 2024 ha assolto Ciulla Vincenzo dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art 530 cpv cod. proc. pen. perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, proponendo un unico motivo ai sensi dell'art. art. 606, comma 1, lettere b) e), cod.proc.pen. - violazione dell'art. 92 cod. pen.- Deduce il ricorrente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di Agrigento escluso l'addebito, ritendo carente l'elemento soggettivo, in palese ed insanabile contrasto con quanto disposto dall'art. 92 cod. pen., anche in considerazione del fatto che nella impugnata decisione nulla è stato dedotto riguardo a possibili ragioni di caso fortuito e forza maggiore all'origine del contingente stato di ubriachezza, così come nulla è stato evidenziato riguardo ad un'ipotetica esclusione della capacità dell'agente "di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto".
3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso e disporsi l'annullamento con rinvio al Tribunale di Agrigento.
4. Il difensore di Ciulla, avvocato Giovanna Morello, ha depositato memoria scritta ed istanza di liquidazione delle spese, rilevando come la censura del P.G, si fondi su un equivoco tra imputabilità e elemento soggettivo del reato e chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione, dando atto di aver interpellato il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento ex articolo 593 bis cod. proc. pen. e 166 bis disp. att. cod.proc.pen. , che è risultato aver prestato acquiescenza alla decisione.
2. Il ricorrente ha rilevato che l'esclusione dell'addebito è basata sulla carenza dell'elemento soggettivo, posto che "come emerso dalla relazione sanitaria di pronto soccorso, Ciulla era in evidente stato di ebbrezza alcoolica e, dunque, non pienamente consapevole della sua condotta delittuosa". La pronuncia fa, però, derivare in via automatica dallo stato di ebbrezza alcolica, il difetto di consapevolezza della condotta delittuosa, erroneamente pronunciando il proscioglimento per difetto dell'elemento soggettivo. 2.1. Il tribunale di Agrigento, pur ritenendo sotto il profilo oggettivo che la condotta di Ciulla integrasse la condotta materiale del reato di resistenza, ha ritenuto che difettasse nel caso di specie, per integrare il reato di cui all'art. 337 cod.pen., l'elemento soggettivo, atteso che, come emerso dalla relazione sanitaria di pronto soccorso, Ciulla era in evidente stato di ebbrezza alcoolica e, dunque, non pienamente consapevole della sua condotta delittuosa e ritenendo non del tutto raggiunta la prova dell'elemento soggettivo in capo a Ciulla che ha assolto ex art. 530 comma 2 cod. proc.pen. perché il fatto non costituisce reato. qv 2.2.
In diritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29367 del 2025, non massimata) va osservato che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen., nel disciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen., con la conseguenza che, per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stata effettuata un' analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare un evento ideato e voluto. 2.3.
Il tribunale di Agrigento ha pertanto omesso di motivare — ovvero motivato in maniera apparente e tautologica- come la condotta del Ciulla potesse essere ricondotta ad una totale carenza della volontà dell'imputato a reagire con violenza al compimento dell'atto di ufficio da parte dei pubblici ufficiali, limitandosi ad inferire tale carenza dal pacifico stato di ebbrezza alcolica. Il Tribunale non ha affrontato la questione delle reali capacità cognitive dell'imputato al momento del fatto, in particolare se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica nel quale versava il Ciulla avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato. 2.4.
L'accertamento è incompatibile con qualsiasi forma di "automatismo" tra stato di ebbrezza e insussistenza del dolo in quanto l'azione esercitata sulla psiche del soggetto dall'alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti non impedisce di ravvisare gli estremi del dolo, per la cui esistenza non è richiesta una analisi lucida della realtà, ma solo che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto, quale la resistenza attiva esercitata nei confronti degli operanti per sottrarsi al controllo. 2.5.
Né vale a confutare la decisione di annullamento la memoria prodotta dalla difesa, con la quale si segnala la corretta applicazione dell'art. 92 cod. pen., in quanto con il ricorso risulta correttamente dedotto l'ulteriore passaggio applicativo degli artt. 42 e 43 cod. pen., carente di motivazione.
3. Deve essere pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale di Agrigento in diversa composizione fisica per valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Agrigento in diversa composizione fisica. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigli re estensore Il P es