Cassation court dismisses appeal regarding arrest validation when police report suffices without oral testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the validation of the arrest violated procedural rules. The appellant argued that an official police officer who did not attend the arrest was improperly used to provide oral testimony during the court hearing. The court ruled that the written arrest report and service report were sufficient to validate the measure, rendering the oral statement superfluous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 558, comma 3; Art. 195, comma 4 cod. proc. pen.; The validation of an arrest in flagrante delicto before a single-judge tribunal does not require the physical presence of the executing officers for oral testimony if the written reports are ritually transmitted and sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Saxenova Maryam nata in RUSSIA il 03/02/1990 avverso l'ordinanza del 26/07/2025 del TRIBUNALE di Ascoli Piceno Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso letta la - memoria trasmessa nell'interesse della ricorrente con la quale è stata ribadita la fondatezza delle censure esposte dal ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale dì Ascoli Piceno, in composizione monocratica, ha convalidato l'arresto di Maryam Saxenova, misura precautelare disposta per le ipotesi di reato - resistenza ex art. 337 cod. pen. e lesioni aggravate - alla stessa ascritte nei termini di cui all'imputazione descritta in rubrica.
2. Propone ricorso la difesa della Saxenova e lamenta violazione di legge e il vizio di. motivazione in relazione alle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 558, comma 3, e dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., per avere, nel corso dell'udienza di convalida, autorizzato a rendere la relazione orale funzionale alla convalida 532 un ufficiale di polizia giudiziaria non intervenuto in occasione dell'arresto, il quale si era piuttosto "limitato a redigere l'informativa in atti". Da qui l'utilizzo di un teste de relato a fondamento della disposta convalida in violazione dell'art. 195 comma 4 citato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2. Secondo le indicazioni interpretative offerte sul tema da questa Corte (Sez. 6, n. 31173 del 13/06/2023 Rv. 284850, confermata in motivazione da Sez. 4, n. 1846 del 2024), il procedimento di convalida dell'arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti in ragione del richiamo alla previsione dell'art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti.
Tanto perché ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l'oralità della relazione afferente all'eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. 2.Nel caso, dalla disamina degli attiinon risulta che sia stata trasmessa una relazione scritta da parte degli operanti intervenuti, impossibilitati a presenziare all'udienza per le lesioni patite in conseguenza degli agiti illeciti ascritti alla ricorrente; emerge, invece, che il Tribunale ha fondato il suo convincimento facendo leva sul verbale di arresto redatto dagli operanti e sulla relazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha redatto l'informativa, "rimasto estraneo all'intervento che ebbe a determinare l'arresto, come rimarcato dal ricorso.
Ciò premesso, va messo in evidenza che con il ricorso non si contesta la astratta autosufficienza, rispetto alla decisione assunta, del solo verbale di arresto acquisito agli atti; né si mette in evidenza alcuna distonia tra quanto fatto oggetto della relazione orale resa nel corso dell'udienza da parte del citato e quanto emergente dal detto verbale, parimenti utilizzato, come detto, nel supportare la decisione. Il tutto alla luce di una implicita quanto evidente sovrapponibilità informativa, non altrimenti contraddetta con la dovuta specificità.
Ne emerge, in coerenza, la superfluità della relazione resa nel corso dell'udienza, di fatto sostanziatasi in una sintesi orale del dato trasposto nel verbale. Relazione che, dunque, poteva anche non essere resa senza mutare il senso della decisione assunta, comunque adeguatamente supportata dalle sole evenienze in fatto descritte dal verbale.
4. Da qui la manifesta l'inconferenza delle censure esposte con il ricorso, cui conseguono la inammissibilità dello stesso e le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETT , ATERNO' R DUSA ca-e n ..... GAETANO DB,AM,ICIS DEPOSI