Sentenza — n. 39413/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Wohr Horst Martin alla Germania, in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso nei suoi confronti il 25/08/2025 dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera, per delitti in materia fiscale. Il 23/10/2025 il ricorrente era stato arrestato per questa causa, l'arresto era stato convalidato ed era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 39413/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Wohr Horst Martin per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 6 TUE, 6, 7 e 52 CDFUE, 5 e 8 CEDU per mancato rispetto del principio di proporzionalità. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 7, comma 3, 6, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Wohr Horst Martin, nato in Germania il 14/05/1963 avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Wohr Horst Martin alla Germania, in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso nei suoi confronti il 25/08/2025 dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera, per delitti in materia fiscale. Il 23/10/2025 il ricorrente era stato arrestato per questa causa, l'arresto era stato convalidato ed era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Wohr Horst Martin per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 6 TUE, 6, 7 e 52 CDFUE, 5 e 8 CEDU per mancato rispetto del principio di proporzionalità. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 7, comma 3, 6, comma 1, lett.
f) della I. 69/2005, non potendosi ricavare con certezza la misura della pena massima prevista per i reati oggetto del mandato di arresto europeo.
3. In data 27/11/2025 la Corte di appello di Milano ha comunicato a questa Corte che la competente autorità giudiziaria della Germania ha revocato il mandato di arresto europeo e che, conseguentemente, la misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente è stata revocata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La revoca del mandato di arresto europeo - con conseguente revoca della misura cautelare da parte della Corte di appello di Milano- impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, che aveva disposto la consegna del ricorrente alla competente autorità giudiziaria della Germania in esecuzione del mandato, oramai revocato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere stato revocato il mandato di arresto europeo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005