Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest when device matches claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant lacked legal interest to challenge the judgment. Although the written device communicated to the parties showed a reduced sentence based on recognized mitigating circumstances, the subsequent written motivation confirmed the original penalty and denied those circumstances. The court ruled that the communicated device, which fully satisfied the appellant's request, neutralized the conflict, making further review unnecessary and leaving the correction of the document to the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: When the device communicated to the parties in a cartulary proceeding fully satisfies the appellant's request, the conflict between device and motivation is neutralized, rendering the appeal inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bongiorno Ivan nato a LECCE il 10/06/1978 avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno Raddusa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata; lette le conclusioni, conformi a quelle espresse con il ricorso, trasmesse dalla difesa del ricorrente
RITENUTO IN FATTO
1.La Difesa di Ivan Bongiorno impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale è stata confermata la responsabilità del ricorrente int- l'evasione allo stesso contestata ritenuta in primo grado dal Tribunale di Lecce.
2. Lamenta il ricorrente, con riguardo al trattamento sanzionatorio, un evidente conflitto tra dispositivo e motivazione: se per un verso, il dispositivo comunicato alle parti, all'esito della definizione del giudizio di appello con il rito cartolare, dava conto della modifica della sentenza appellata in punto di pena, ridotta per l'avvenuto riconoscimento delle generiche; per altro verso, la motivazione della sentenza gravata e il dispositivo reso in calce al relativo percorso giustificativo contenevano una integrale conferma della sentenza di appello, anche in punto di pena. Da qui una insanabile conflittualità che non poteva che essere sanata guardando al portato del dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
2. Nel caso, il giudizio è stato definito con modalità cartolare. Mentre il dispositivo comunicato alla parte recava una riduzione di pena quale conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche, non accordate in primo grado, di contro, la motivazione, successivamente depositata, dava conto della conferma integrale della sentenza appellata, anche in punto di pena, con esplicito diniego delle generiche.
3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, ferma l'indiscussa prevalenza, in siffatte ipotesi, del dispositivo sulla sentenza documento nel suo portato argomentativo, laddove il primo risulti pienamente conforme, come nel caso a mano, alla richiesta della parte ricorrente (che nel caso rivendica l'applicazione delle generiche e la conseguente riduzione di pena coerente alla detta decisione), quest'ultima deve ritenersi priva di interesse rispetto alla possibilità di fare valere, tramite l'impugnazione, tale ragione di conflittualità - (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 13399 del 05/02/2020, Rv. 278936).
Il contrasto rilevato, infatti, risulta neutralizzato dalla vincolatività del dispositivo comunicato alle parti, il quale, nel caso, realizza appieno, per quanto già detto, il fine processuale perseguito dal ricorrente, risultato non altrimenti sindacabile se non per il tramite di un ricorso della parte pubblica, l'unica legittimata a far valere tale distonia sotto il versante della contraddittorietà della decisione comunicata rispetto alle argomentazioni chiamate a sostenerla. Ricorso mai interposto. 4. 'Resta, infine, la necessità di correggere la sentenza documento con riferimento al dispositivo reso in calce al relativo percorso argomentativo, incombente cui provvederà la Corte del merito alla quale si trasmettono, a tal fine, gli atti, come da dispositivo.
5. Le ragioni della rilevata inammissibilità portano la Corte ad escludere nel caso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dell'ammenda ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce per la correzione del dispositivo che figura nella sentenza di appello. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENET-0 PATE(510 RAD