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Ordinanza — n. 39009/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39009/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39009/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'impugnazione, qualificata come ricorso, deve essere convertita in appello. Costituisce principio consolidato di questa Corte, fondato sul dato testuale dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. che in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale, o come nella specie, la dichiara inammissibile, non è impugnabile "per saltum" mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743). Preso atto della volontà di impugnazione, deve procedersi, come detto, a conversione nel rimedio esperibile, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio di appello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39009/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con il proprio difensore, censurando, con un unico motivo, il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione non avendo tenuto conto degli elementi nuovi proposti della difesa quali il consenso all'applicazione del dispositivo elettronico in regime di arresti domiciliari, la dichiarazione di idoneità dell'abitazione, l'incensuratezza dell'indagato, la possibile rinuncia ai motivi di appello, la distanza del domicilio indicato, la condanna definitiva in primo grado con riconoscimento della lieve entità del fatto, il tempo trascorso in custodia cautelare.

Parole chiave

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misure sostitutive della carcerazione carcerazione cautelativa indennizzo per carcerazione preventiva diritti del detenuto mantenimento della carcerazione di sicurezza controllo periodico della detenzione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Buonincontri Giacomo, nato il 14/12/1981 a Napoli avverso l'ordinanza del 19/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello e trasmissione degli atti al Tribunale di Noia.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse di Giacomo Buonincontri, di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli /7/ arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in quanto reiterativa di altra già rigettata dal Giudice per le indagini preliminari di Noia il 26 giugno 2025 on assenza di elementi di novità.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con il proprio difensore, censurando, con un unico motivo, il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione non avendo tenuto conto degli elementi nuovi proposti della difesa quali il consenso all'applicazione del dispositivo elettronico in regime di arresti domiciliari, la dichiarazione di idoneità dell'abitazione, l'incensuratezza dell'indagato, la possibile rinuncia ai motivi di appello, la distanza del domicilio indicato, la condanna definitiva in primo grado con riconoscimento della lieve entità del fatto, il tempo trascorso in custodia cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione, qualificata come ricorso, deve essere convertita in appello.

2. Costituisce principio consolidato di questa Corte, fondato sul dato testuale dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. che in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale, o come nella specie, la dichiara inammissibile, non è impugnabile "per saltum" mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743). Preso atto della volontà di impugnazione, deve procedersi, come detto, a conversione nel rimedio esperibile, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio di appello.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello cautelare e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio sull'appello. o ' Così deciso il 6/11/2025