Cassation court dismisses appeal regarding sentencing increase for aggravated extortion and usury crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Elpidio Galluccio's appeal against the Second Instance Court's re-sentencing for aggravated usury and extortion. Galluccio argued the court failed to explicitly justify the additional penalty increase for the special aggravating circumstance of 'odious methods' under Article 63, Paragraph 4 of the Penal Code. The court found the reasoning implicit in the judgment sufficient, noting the increase was based on the specific nature of the extortion and the gravity of the usury conduct. Consequently, the appeal was dismissed, and Galluccio was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63, comma 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The court is not required to explicitly state the reasons for an additional penalty increase under the special aggravating circumstance if the rationale is clearly deducible from the judgment, and the denial of general mitigating circumstances is valid if based on a predominant element regarding the offender's personality or the crime's gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galluccio Elpidio, nato ad Avellino il 17/02/1989 avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. Marcello Severino, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, disposto il 26 ottobre 2023 con sentenza della Seconda Sezione di questa Corte, ha rideterminato la pena i/ inflitta a Elpidio Gallucci in anni nove, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 7.133,00 di multa, confermando nel resto.
2. L'imputato è stato ritenuto responsabile della partecipazione ad un'associazione camorrista denominata "Nuovo clan Partenio" (capo 1), di una pluralità di reati di usura aggravata (capi 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 35, 36, 37 e 38) e di due reati di estorsione (capi 34 e 39). La Seconda Sezione di questa Corte ha affermato che, nella determinazione delle pene, il Collegio di appello aveva indicato per Elpidio Galluccio e Filippo Chiauzzi, altro coimputato, la pena base in anni otto, mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, con esplicito riferimento, però, all'estorsione aggravata di cui al capo 9) quanto a Chiauzzi, al quale tale reato non è stato contestato, e all'estorsione aggravata di cui al capo 34) quanto a Galluccio, anch'egli non interessato da tale contestazione.
L'inversione dei due reati base — atteso che a Chiauzzi è stato contestato il reato di cui al capo 34) e a Galluccio l'estorsione di cui al capo 9) — non poteva essere ritenuta un mero refuso, in quanto potenzialmente determinante al fine della parificazione della pena base indicata per entrambi, atteso che, poco prima, sempre ai fini del trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata aveva ben esaminato la posizione di entrambi, differenziandole notevolmente con riferimento al numero dei reati commessi e alla gravità dei precedenti penali, ritenuti meno gravi per Galluccio, sotto il profilo del carattere non reiterato della recidiva.
La menzionata Sezione, quindi, ha annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte territoriale, a cui è stata rimessa anche la valutazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, con assorbimento degli altri motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.
3. Avverso la sentenza di appello Elpidio Gallucci, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., non essendovi motivazione con riguardo all'aumento di pena applicato per l'aggravante ad effetto speciale, successivo a quello operato per la circostanza ad effetto speciale più grave, ossia per quella di cui all'art. 629, n. 2, cod. pen. Non vi sarebbe motivazione neanche con riguardo all'aumento di pena effettuato per le aggravanti dei reati satelliti. 3.2.
Vizi della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte del rinvio, non valorizzando la parziale confessione, in quanto era stata resa per ragioni meramente utilitaristiche, sarebbe andata in contrasto sia con la pronuncia di primo grado, che aveva fatto riferimento al buon comportamento processuale e alla confessione, sia con quella di appello annullata, che aveva tenuto conto della rinuncia quasi totale ai motivi di appello. Peraltro, sarebbe stato trascurato che per i due delitti in materia di stupefacenti era stata riconosciuta la continuazione, così che si sarebbe trattato di un unico reato, e che il delitto di sequestro di persona sarebbe coevo e connesso a quelli trattati nel presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo è infondato. Secondo il ricorrente non vi sarebbe motivazione né per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., applicata dopo la prima aggravante del reato base di estorsione, né per quelle applicate per i reati satellite. Va rilevato che, se è vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere a un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv. 282594 — 02;
Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478 — 01), non può nondimeno trascurarsi che la motivazione può essere espressa anche implicitamente, laddove siano chiaramente enucleabili le ragioni dell'ulteriore aumento di pena disposto per la seconda aggravante ad effetto speciale. Ciò si è verificato nel caso in esame, in cui dalla lettura della sentenza impugnata si desume che l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stato applicato per le "odiose modalità della estorsione" (in ragione delle quali è stato anche giustificato il lieve distacco dal minimo edittale operato per la quantificazione della pena base per il reato di estorsione) e gli aumenti per le usure aggravate e pluriaggravate, peraltro contenuti (sei mesi di reclusione e 200 euro di multa per le usure pluriaggravate e tre mesi di reclusione ed euro 200 di multa per le usure aggravate solo dallo stato di bisogno della persona offesa), sono stati determinati dalla gravità delle condotte.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche in ragione «della gravità dei fatti (plurimi reati di usura aggravata nonché una estorsione, commessi con metodo mafioso e al fine di favorire il clan in cui è risultato inserito l'imputato), dell'assenza di seri elementi di resipiscenza (Galluccio solo nel corso del secondo giudizio e per ragioni utilitaristiche ha reso una parziale ammissione degli addebiti, peraltro, continuando a negare la sua intraneità al clan), e della negativa personalità dell'imputato, gravato non solo da una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ma anche da una condanna per sequestro di persona tentato e per la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti)».
Posto che il Collegio di appello, nell'esaminare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non era vincolato alle valutazioni compiute nelle precedenti sentenze emesse, va rilevato che la motivazione relativa al diniego delle menzionate circostanze sfugge a ogni rilievo censorio, essendo in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01;
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01).
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condan