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Sentenza — n. 38912/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38912/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Imparato Giovanni, nato a Portici il 20/08/1960 avverso la sentenza n. 6206/25 del 29/01/2025 della Corte di cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 319-quater cod. pen, art. 318 c.p; Sentenza — n. 38912/2025 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso straordinario avanzato dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile, perché diretto a prospettare questioni in fatto già prospettate e adeguatamente esaminate nella decisione impugnata.

Parole chiave

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condizioni commerciali abusive ricorso per inadempienza sfruttamento abusivo prezzo eccessivo esaurimento delle istanze oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Ritiene il Collegio che il ricorso straordinario avanzato dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 319-quater cod. pen
6206/25 - della censura difensiva attinente alla qualificazione giuridica dell'originaria imputazione come delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen.
art. 318 c.p
9839/23, aveva avvertito che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare "la sussistenza di una condotta prevaricatrice dell'Imparato", per escludere "l'eventuale riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 318 c.p.".
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Imparato Giovanni, nato a Portici il 20/08/1960 avverso la sentenza n. 6206/25 del 29/01/2025 della Corte di cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso straordinario avanzato dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile, perché diretto a prospettare questioni in fatto già prospettate e adeguatamente esaminate nella decisione impugnata.

2. Il ricorrente denuncia la mancata analisi da parte della Suprema Corte - con la sentenza impugnata n. 6206/25 - della censura difensiva attinente alla qualificazione giuridica dell'originaria imputazione come delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. da parte della Corte d'appello di Roma nella veste di giudice di rinvio, laddove la Corte di legittimità, nella sentenza di annullamento con rinvio n. 9839/23, aveva avvertito che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare "la sussistenza di una condotta prevaricatrice dell'Imparato", per escludere "l'eventuale riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 318 c.p.".

Operazione questa che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata eseguita correttamente in sede di giudizio di rinvio, né rilevata dalla Corte di legittimità che, nella sentenza impugnata n. 6206/25, si sarebbe limitata a dare atto della accertata identificazione, in fatto, da parte del giudice di rinvio di un "abuso induttivo" della propria funzione. Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G., ribadendo la tesi già esposta e insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

3. Rileva il Collegio, per contro, che la Corte di legittimità con la sentenza impugnata n. 6206/25 ha puntualmente osservato che: "la Corte di merito ha ribadito la sussistenza di una condotta abusante, rilevando altresì che tale abuso fosse connotato dalla "prevaricazione"; ha rilevato che dalle prove raccolte non fosse emersa una posizione paritaria tra Imparato ed i privati; segnatamente ha evidenziato che (a) l'Imparato fosse capo dell'ufficio legale dell'ente impositore, (b) fosse rilevantissimo il debito esattoriale della "Cros mercato s.r.l.", (c) il debitore fosse già soccombente in primo grado, (d) fosse stata rigettata la istanza di transazione, sicché era rilevantissimo l'interesse della società ad evitare conseguenze pregiudizievoli, (e) l'Imparato, nel corso di una telefonata, avesse affermato che "aveva tutto in mano", spiegando all'interlocutore che il suo ufficio avrebbe mutato orientamento seguendo le sue indicazioni, (f) La Valle avesse affermato che la società aveva deciso di versare il denaro al ricorrente perché era stato individuato come colui che aveva il potere di gestire la controversia e si era reso disponibile a farlo.".

Secondo la Corte di legittimità, dunque, il giudice di rinvio, con motivazione che non si prestava ad alcuna censura, aveva legittimamente ritenuto sulla base delle prove acquisite che l'Imparato avesse abusato della sua funzione, "proponendo soluzioni della controversia favorevoli agli interessi della società "Cros mercato s.r.I., e persuadendo i suoi rappresentanti a pagare la somma di centomila euro (di cui quindicimila sono stati effettivamente consegnati), con condotta ritenuta prevaricatrice.". Sicché, alla luce di un'attenta disamina delle valutazioni in fatto eseguite dal giudice di rinvio nell'adempiere al mandato ricevuto, ha concluso che la Corte di merito avesse fatto buon governo dei principi fissati dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio.

4. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della