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Sentenza — n. 38824/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38824/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38824/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con cui Ramona Anisia Rocas veniva dichiarata responsabile del reato di evasione e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Avverso il provvedimento, Ramona Anisia Rocas, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, con cui ha dedotto: -vizio di motivazione, per illogicità e per travisamento della prova, per avere la Corte territoriale identificato la imputata, quale responsabile della contestata evasione, sulla scorta delle dichiarazioni del Viceispettore Carlà, senza tuttavia valutare le obiezioni difensive, e ritenendo, in modo assertivo, sicuro e affidabile il riconoscimento, benchè “a distanza” e a “due giorni” dai presunti fatti; -violazione di legge, in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost. e agli artt.192,194 e 234 cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione per illogicità, per avere la Corte di appello ravvisato la condotta di evasione,nonostante la Rocas fosse stata autorizzata con provvedimento del 08 novembre 2019 ad allontanarsi dal luogo del domicilio coatto; -violazione di legge, in relazione agli artt. 24,27 e 111 Cost. e agli artt. 1, 40 43 e 385 cod. pen., nonché vizio di motivazione per avere il Giudice del gravame ritenuto provato il dolo del reato di evasione, nonostante la Rocas fosse stata autorizzata ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 -bis cod. pen, non avendo i G iudici del merito spiegato perché la condotta della imputata «sarebbe asseritamente grave» e quale sarebbe stato il «danno arrecato al bene tutelato dall’art. 385 cod. pen.»; -violazione di legge e vizio di motivazione per omissione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.Alla odierna udienza - che si è svolta in forma scritta - il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 276 cod. proc.pen, art. 131 - bis cod. pen; Sentenza — n. 38824/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, in relazione all’episodio in contestazione, la ricorrente si era allontanata dal domicilio coatto senza, tuttavia , dare preventiva comunicazione all’autorità incaricata, in tal modo rendendo oggettivamente impossibile i controlli e le verifiche del caso. 2.4. Correttamente un tale modus operandi è stato ricondotto nel reato di evasione e non nell’ambito della violazione delle prescrizioni ex art. 276 cod. proc.pen. E’, infatti,ius receptum il principio , secondo cui configura il reato di evasione la condotta di chi, come nel caso di specie, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio coatto per soddisfare alcune esigenze, nonrenda edotta l’autorità degli orari e dei luoghi di destinazione(Sez.6, n. 10256 del 01/07/1999, Gagliotta, Rv 214381).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione espatrio illegale insufficiente motivi soggettivi successivi alla fuga elusione fiscale espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
pen, non avendo i G iudici del merito spiegato perché la condotta della imputata «sarebbe asseritamente grave» e quale sarebbe stato il «danno arrecato al bene tutelato dall’art. 385 cod. pen.»; -violazione di legge e vizio di motivazione per omissione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
art. 276 cod. proc.pen
Correttamente un tale modus operandi è stato ricondotto nel reato di evasione e non nell’ambito della violazione delle prescrizioni ex art. 276 cod. proc.pen.
art. 131 - bis cod. pen
3.E’, invece, fondato il motivo relativo al vizio di motivazione per omissione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 - bis cod. pen.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Rocas Ramona Anisia, nata in Romania il 18/01/1994 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti,la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleFabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’Avv. Pietro Romeo,difensore di fiducia di Ramina Anisia Rocas, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con cui Ramona Anisia Rocas veniva dichiarata responsabile del reato di evasione e condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso il provvedimento, Ramona Anisia Rocas, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, con cui ha dedotto: -vizio di motivazione, per illogicità e per travisamento della prova, per avere la Corte territoriale identificato la imputata, quale responsabile della contestata evasione, sulla scorta delle dichiarazioni del Viceispettore Carlà, senza tuttavia valutare le obiezioni difensive, e ritenendo, in modo assertivo, sicuro e affidabile il riconoscimento, benchè “a distanza” e a “due giorni” dai presunti fatti; -violazione di legge, in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost. e agli artt.192,194 e 234 cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione per illogicità, per avere la Corte di appello ravvisato la condotta di evasione,nonostante la Rocas fosse stata autorizzata con provvedimento del 08 novembre 2019 ad allontanarsi dal luogo del domicilio coatto; -violazione di legge, in relazione agli artt. 24,27 e 111 Cost. e agli artt. 1, 40 43 e 385 cod. pen., nonché vizio di motivazione per avere il Giudice del gravame ritenuto provato il dolo del reato di evasione, nonostante la Rocas fosse stata autorizzata ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 -bis cod. pen, non avendo i G iudici del merito spiegato perché la condotta della imputata «sarebbe asseritamente grave» e quale sarebbe stato il «danno arrecato al bene tutelato dall’art. 385 cod. pen.»; -violazione di legge e vizio di motivazione per omissione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.Alla odierna udienza - che si è svolta in forma scritta - il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno ad esporre. 2.I primi tre motivi di ricorso- che possono essere esaminati congiuntamente afferendo all’andella responsabilità – sono manifestamente infondati e generici, perché propositivi di censure che i Giudici del merito hanno puntualmente ed esaustivamente scrutinato, pervenendo a conclusioni coerenti e congrue rispetto al materiale probatorio e sulla base di un percorso logico argomentativo nient’affatto illogico. 2.1. Ed infatti,la Corte di appello ha compiutamente esposto le ragioni per le quali l’identificazione della Rocasfosse attendibile: la persona - che alle ore 20.10 del giorno 6 giugno del 2020 si trovava in giro per la piazza del centro cittadino (cfr pag. 5 della sentenza)- era da individuare nella ricorrente, senza alcun margine di dubbio.

Ciò in considerazione del fatto che la Rocas era un soggetto ben noto alle Forze dell’Ordine per essere dedita all’attività di meretricio; d’altronde, il Viceispettore Callà,che aveva avvistato la donna e che , quindi, ne aveva operato la identificazione, non aveva mostrato alcuna titubanza, mostrandosi sicurodel riconoscimento. 2.2. Le obiezioni difensive, volte a porre indubbio l’attendibilità del teste facendo leva sulla distanza “spaziale” e “temporale” (i.e. dopo due giorni) dell’avvenuto riconoscimento,non colgono nel segno, non essendo nel descritto contesto in grado di indebolire la tenuta logica delle addotte argomentazioni.

Peraltro,è il caso di rilevare come fuoriescano dal perimetro di valutazione del Giudice di legittimità le censure relative alla attendibilità e credibilitàdi una fonte dichiarativa o inerenti allo spessore della valenza probatoria della singola informazione, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, reinterpretandoli. Si è,in particolare, osservato che il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è una prerogativa esclusiva del giudice di merito e,dunque, si sottrae al giudizio di legittimità , se - come nella fattispecie è accaduto -la valutazione poggia su motivazione congrua, lineare e logica. 2.3.

Parimenti manifestamente infondate sono le censure,con cui si contesta la sussunzione della fattispecie nel paradigma normativo del reato di evasione sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La Rocas – si dà atto in sentenza - era detenuta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione ed era stata autorizzata dal Giudice ad allontanarsene per l’ora di pranzo e di cena,per potersi recare alla mensa dei poveri più vicina al luogo di restrizione, previa comunicazione all’autorità delegata al controllo sia degli orari che del luogo in cui si sarebbe recata.

Orbene, in relazione all’episodio in contestazione, la ricorrente si era allontanata dal domicilio coatto senza, tuttavia , dare preventiva comunicazione all’autorità incaricata, in tal modo rendendo oggettivamente impossibile i controlli e le verifiche del caso. 2.4. Correttamente un tale modus operandi è stato ricondotto nel reato di evasione e non nell’ambito della violazione delle prescrizioni ex art. 276 cod. proc.pen. E’, infatti,ius receptum il principio , secondo cui configura il reato di evasione la condotta di chi, come nel caso di specie, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio coatto per soddisfare alcune esigenze, nonrenda edotta l’autorità degli orari e dei luoghi di destinazione(Sez.6, n. 10256 del 01/07/1999, Gagliotta, Rv 214381).

In una tale evenienza non si è al cospetto di un inadempimento di una mera prescrizione modale,essendo l’avviso una condizione di efficacia del permesso ad usciree incidendo la violazione delle regole imposte, in modo significativo , sulle attività di controllo, rendendole oltremodo difficoltose se non impossibili. Peraltro,è il caso di aggiungere che, come pure evidenziato in sentenza , la Rocas veniva avvistata nella piazza cittadina difronte allastazione ferroviaria, ove non vi sono mense per poveri eove viene, invece , usualmente praticata l’attività di meretricio da parte di cittadine straniere.

Ebbene, anchela violazione dell'obbligo di permanenza nel posto autorizzato integra il reato dievasione (art. 385, comma terzo, cod. pen.) e non l'ipotesi di trasgressione alleprescrizioni imposte, posto che l’autorizzazione ad uscire non sospende il regime detentivo, ma semplicemente ne muta il luogo (Sez. 6 , n. 10082del 08/02/2005, Cuccu, Rv. 231177). 2.5. Analogamente sono manifestamente infondate le ulteriori censure relative al dolo. Il reato di cui si discorre richiede il dolo generico, di guisa che esso è ravvisabile ogni volta che sussiste la consapevolezza e la volontà di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari,senza il preventivo avviso (Sez.6. n 31995 del 19/06/2003, Principe, Rv. 226172).

La Rocas era consapevole delle condizioni apposte al premesso e nonostante tutto si era allontanata dal domicilio coatto, usufruendo di una libertà di movimento non consentitale. 3.E’, invece, fondato il motivo relativo al vizio di motivazione per omissione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 - bis cod. pen. Il Giudice del merito,dopo lunga discettazione circa la natura, la ratio e la struttura dell’istituto,perescludere la particolare tenuità del fatto, ha sottolineato -per un verso - il dato oggettivo dell’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari e- per altro verso - l’intensità del dolo , desumibile dall’avere la Rocas agito nella piena consapevolezza della portata precettiva dei divieti (così pag. 10 della sentenza). 3.1.

Ebbene, si deve osservare che la condotta tipica del reato di evasione è rappresentata dal consapevole allontanamento sine titulodal domicilio coatto. Dunque, i dati valorizzati dai Giudici di appello sono gli elementi costitutivi del fatto tipico, di talchè essi – in assenza di ulteriori informazioni in grado di conferire maggiore disvalore al fatto -sono inidonei a giustificare sul piano della logicail rifiuto della causa di non punibilità. Un accertamento monco, quello compiuto della Corte di appello, che –al di là della esistenza del fatto tipico -avrebbe dovuto verificare in modo specifico se vi fossero i presupposti per negareo meno la causa di non punibilità.

4. Manifestamente infondato è il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,che sono state negate sulla scorta di una valutazione, congrua ed esaustiva, per avere i Giudici di merito stigmatizzato il profilo personologico della imputata, gravata da plurimi precedenti.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio,limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Co