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Sentenza — n. 38821/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows rescission of judgment due to lack of effective knowledge of proceedings despite notification nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38821/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order rejecting the request for rescission of a final judgment. The appellant argued that the notification of the citation was null, yet the lower court denied rescission based on the new Cartabia reform. The Court held that the new law requires proof of effective knowledge of the proceedings' pendency, which was not established by the appellant's lack of information or the defense's negligence.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis cod. proc. pen.; Art. 420-bis cod. proc. pen.: The rescission remedy for absent defendants requires proof that the defendant lacked effective knowledge of the proceedings' pendency prior to the judgment, not merely the nullity of notification.

Parole chiave

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rescission of judgment effective knowledge proceedings pendency Cartabia reform notification nullity absent defendant criminal procedure rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis cod. proc. pen.
1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 5 febbraio 2025 dalla Corte di cassazione della ordinanza del 27 novembre 2024, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629 - bis cod.
Art. 420-bis cod. proc. pen.
Si citano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza (prevista dall'art. 420- bis cod.
Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Ed infatti, nonostante lo stato di detenzione del ricorrente , la notifica non veniva effettuata presso la Casa Circondariale, ma presso il domicilio eletto e, poi, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.
Art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
nella formulazione introdotta dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n.
art. 629 - bis cod. proc. pen
1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 5 febbraio 2025 dalla Corte di cassazione della ordinanza del 27 novembre 2024, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629 - bis cod. proc. pen.
art. 420- bis cod. proc. pen
Si citano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza (prevista dall'art. 420- bis cod.
articolo 629 -bis cod. proc. pen
Ora se è vero che - per effetto dell’inciso che compare nel nuovo testo normativo del citato articolo 629 -bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024
Dunque, ai fini dell’attivazione del rimedio rescissorio, oltre ai vizi della citazione a giudizio, è necessaria la prova della mancanza di effettiva conoscenza della pendenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva» (ex multis, Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv.
Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Shijaku Blerti nato in Albania il11/08/1989 avverso l'ordinanza del 13/05/2025 della Corte di appello diBologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereMariella Ianniciello; lettala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso .

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 5 febbraio 2025 dalla Corte di cassazione della ordinanza del 27 novembre 2024, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629 - bis cod. proc. pen. presentata nell’interesse di Blerti Shijaku ed avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Parma n 2129/2023 del 21 novembre 2023, divenuta res iudicatail 23 gennaio 2024.

2. Avverso detta ordinanza Blerti Shijaku, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 420 -bis , 629 - bis e 627 , comma 3 , cod. proc. pen.,e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del ricorrente, all’epoca detenuto in carcere, contrariamente a quanto ritenutonella sentenza rescindente, e per avere conseguentemente concluso per la conoscenza del processo in capo all’imputato.

3. Alla odierna udienza –che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero e il difensore hanno inviato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorsoè fondato .

2. Va ante omniarilevato che la fattispecie al vaglio è disciplinata dall’art. 629 -bis cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150(c.d. riforma Cartabia). Secondo la disposizione attualmente in vigore la rescissione del giudicato può essere richiesta dal condannato "nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza". 2.1.

Alla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dal condannato che "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo") si è così sostituito un dettato più complesso. Si citano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza (prevista dall'art. 420- bis cod. proc. pen.) e si aggiunge (e non si tratta di ipotesi alternativa avendo il legislatore utilizzato la congiunzione "e" , non la disgiuntiva "o") anche la mancata impugnazione della sentenza, ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui si provi che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (prima, ovviamente, della sentenza sul punto).

Dunque, ai fini dell’attivazione del rimedio rescissorio, oltre ai vizi della citazione a giudizio, è necessaria la prova della mancanza di effettiva conoscenza della pendenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva» (ex multis, Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018).

3. Nel caso in esame, occorre rilevare come, già con la sentenza rescindente, veniva dichiarata la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio . Ed infatti, nonostante lo stato di detenzione del ricorrente , la notifica non veniva effettuata presso la Casa Circondariale, ma presso il domicilio eletto e, poi, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensoredi fiducia. Ora se è vero che - per effetto dell’inciso che compare nel nuovo testo normativo del citato articolo 629 -bis cod. proc. pen. «salvo che risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza» - la nullità della notifica non comporta ipso iure la rescissione del giudicato, è tuttavia indubbio che nel caso in esame, l’effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato di certo non è desumibile dagli atti di perquisizione e sequestro a proprio carico e dallasuccessiva "negligenza informativa" , ovvero dalla circostanza di non avere assunto informazioni relative al processo dal difensore di fiducia (Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, El Abbasi, Rv. 287298 – 01).

4. A tali superiori premesse consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e della sentenza del Tribunale di Parma con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per l'ulteriore corso. Così dec