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Sentenza — n. 38820/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38820/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38820/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Procuratore Generale presso Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: La Piana Gianni nato a Erice il 03/06/1991 avverso la sentenza del 25/03/2025 del Tribunaledi Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per ulteriore corso.

Regesto Legislator

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art. 367 cod. pen; Sentenza — n. 38820/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza il Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Palermo ha presentato rincorso ai sensi dell’art.593 – bis , comma 2 , cod. proc. pen. deducendo la violazione di norma processuale. La sentenza impugnata è affetta da nullità assoluta per avere il Tribunale depositato una sentenza la cui motivazioneriguarda altri imputati e altri reati.

Parole chiave

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errore giudiziario revisione della sentenza penale errori materiali abbandono del procedimento penale sviamento della giustizia azione revocatoria

Disposizioni normative citate

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art. 367 cod. pen
1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Trapani assolveva Gianni La Piana dal reato di cui all’art. 367 cod. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Procuratore Generale presso Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: La Piana Gianni nato a Erice il 03/06/1991 avverso la sentenza del 25/03/2025 del Tribunaledi Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Trapani assolveva Gianni La Piana dal reato di cui all’art. 367 cod. pen. per insussistenza del fatto.

2. Avverso la sentenza il Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Palermo ha presentato rincorso ai sensi dell’art.593 – bis , comma 2 , cod. proc. pen. deducendo la violazione di norma processuale. La sentenza impugnata è affetta da nullità assoluta per avere il Tribunale depositato una sentenza la cui motivazioneriguarda altri imputati e altri reati.

3. Alla odierna udienza –che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha inviato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1. Il provvedimento in verifica risulta graficamente composto da motivazionee dispositivo.Nondimeno, nonostante l’intestazione sia correttamente riferita all’imputato e riporti la trascrizione del capo di imputazione allo stesso ascritto con le conclusioni delle parti, sia la motivazione che il dispositiv o della sentenzasono riferibili ad altra vicenda fattuale, ad altri reati e ad altri imputati . Si è, dunque , al cospetto di una sentenza priva di motivazione e dunque inesistente per oggettiva impossibilità di conoscere il merito dei fatti e il percorso argomentativo svolto dal Giudice di merito. 1.2.

La radicale mancanza degli elementi essenziali del provvedimento e l’impossibilità riferire la motivazione e il dispositivo all'imputato, peraltro assolto per insussistenza del fatto, come si desume dal dispositivo letto all’esito dell’udienza, non consent ono il ricorso alla procedura dell’errore materiale: procedura che presuppone , in ogni caso , una motivazione emendabilee non totalmente mancante, come nel caso in esame là dove non compare mai nel testo del provvedimento né il nome dell’imputato né la vicenda per la quale il predetto è stato tratto a giudizio. 1.3.

Ne consegue, quindi, l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Trapani. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani in diversa persona fisica. Così deciso, 29/10/20