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Sentenza — n. 38816/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38816/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38816/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata il T ribunale di Caltanissetta ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SalvatoreGraceffa in ordine al reato di cui agli artt. 110- 326 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per c assazione il difensore dell’imputato,articolando un unico motivo per violazione dell'art. 129 , comma 2, cod. proc. pen.,in quanto, in difetto dielementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, il Tribunale non avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione,quanto piuttosto sentenza di assoluzione nel merito.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38816/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110- 326 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per c assazione il difensore dell’imputato,articolando un unico motivo per violazione dell'art. 129 , comma 2, cod. proc. pen.,in quanto, in difetto dielementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, il Tribunale non avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione,quanto piuttosto sentenza di assoluzione nel merito.

Parole chiave

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chiusura dell'istruzione penale ricusazione del pubblico ministero pubblicità della procedura omissione del ministero pubblico difetto di legittimazione del ministero pubblico mancata prova di parzialità
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Graceffa Salvatore, nato a Palermo il 25/01/1966 avverso la sentenza del 03/02/2025del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il T ribunale di Caltanissetta ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SalvatoreGraceffa in ordine al reato di cui agli artt. 110- 326 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per c assazione il difensore dell’imputato,articolando un unico motivo per violazione dell'art. 129 , comma 2, cod. proc. pen.,in quanto, in difetto dielementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, il Tribunale non avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione,quanto piuttosto sentenza di assoluzione nel merito.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129,comma 2 , cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento(Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01).

2. Dalla sentenza impugnataemerge che, all’udienza nel 03/02/2025, le parti sono state invitate a interloquire sullasussistenza di una causa di estinzione del reato. Il difensore dell’imputato, che nulla ha rilevato in ordine alla maturata prescrizione,non risulta aver indicato gli elementi in forza dei quali pervenire a una assoluzione nel merito, piuttosto che a un proscioglimento. In quel momento l’istruttoria dibattimentale era in corso, non essendo ancora completata nemmeno l’assunzione delle prove a carico. In tale quadro, rispetto a tutti gli imputati, il T ribunale ha ritenuto che dall’istruttoria fino ad allora svolta non fossero emersi elementi utili a fondare una pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.(cfr. pag. 12 sentenza impugnata).

Nemmeno nel ricorso introduttivo del presente giudizio, d’altronde, la difesa ha potuto specificare su quali basi possa affermarsi ictu oculi che Salvatore Graceffa debba essere assolto nel merito, in quanto in esso si fa solo generico riferimento alla testimonianza di Antonella Zammuto,che non avrebbe reso alcuna dichiarazione accusatoria a suo carico, senza analizzare il complesso delle prove acquisite per inferirne la irrilevanza ai fini della prova del reatoa lui contestato.

3. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il