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Sentenza — n. 38785/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as withdrawn by Constitutional Court ruling on depenalization of office abuse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil appeal inadmissible because the Constitutional Court recently ruled the constitutional complaints regarding the depenalization of office abuse were inadmissible. The appellant had withdrawn the appeal, citing this new Constitutional Court decision, but the Court noted the withdrawal was not due to a lack of interest in the civil liability aspects. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 323 cod. pen.; Art. 38 d.lgs n.1623/2006: When a civil appeal is withdrawn following a Constitutional Court ruling on the depenalization of a specific crime, the withdrawal is not considered a lack of interest if the appeal also concerns distinct civil liabilities unaffected by that depenalization, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Constitutional Court ruling depentalization of office abuse civil liability procedural costs monetary fine withdrawal of appeal monopolio della cassa di assicurazione scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 323 cod. pen.
95 del 03 luglio 2025 con la quale sono state dichiarate inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale in merito all’abrogazione dell’art. 323 del codice penale.
Art. 38 d.lgs n.1623/2006
Constitutional Court n. 95/2025
art. 353 cod.pen
Il capo 1) riguarda il reato di cui all’art. 353 cod.pen.
art. 323 cod.pen
95 del 03 luglio 2025 con la quale sono state dichiarate inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale in merito all’abrogazione dell’art. 323 del codice penale.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court n. 95/2025
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole Aprile - Presidente - Sent. n. sez. 1216/2025 Angelo Costanzo UP - 28/10/2025 Riccardo Amoroso - Relatore - R.G.N. 19810/2025 Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Stefania Riccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile D'Alessandro Francesca, nata a Montalto Uffugo il 02/04/1968 in proprio e quale legale rappresentante della “Cento per cento Servizi” S.r.l. nel procedimento a carico di Meranda Antonio, nato a Celico il 25/06/1941 Leonetti Maria Pia Azzurra, nata a Cosenza il 17/08/1988 Ceci Giustino, nato a Montalto Uffugo il 13/11/1949 Pugliese Carmelina, nato a Catania il 22/04/1966 Morcavallo Eugenio, nato in Argentina il 13/04/1952 Filippelli Roberto, nato a Zumpano il 13/06/1966 Polino Aldo Francesco Vincenzo, nato a Corigliano Calabro il 02/10/1965 avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la rinuncia al ricorso presentata dall’avv.

Vittoria Bossio, quale difensore e procuratore speciale di Francesca D’Alessandro.

RITENUTO IN FATTO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38785/2025 Roma, lì, 01/12/2025 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 21 aprile 2022 che ha assolto Meranda Antonio, Leonetti Maria Pia Azzurra, Morcavallo Eugenio, Ceci Giustino, Pugliese Carmelina, Filippelli Roberto dai reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod.pen.) e abuso di ufficio (art. 323 cod.pen.) loro ascritti ai capi 1),4),5),6),7) e 10) ed ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati di false dichiarazioni ascritti ai capi 2) e 3) nei confronti di Meranda Antonio e Leonetti Maria Pia Azzurra, rigettando la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile D’Alessandro Francesca.

Il ricorso della parte civile investe solo i capi 1), 5), 6), 7) e 10) per i quali la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale. Il capo 1) riguarda il reato di cui all’art. 353 cod.pen. di turbativa della gara di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Montalto Uffugo per gli anni 2012-2014. I capi 5),6),7) e 10) riguardano le imputazioni per i reati di abuso di ufficio (oramai depenalizzati dalla legge 9 agosto 2024, n.114) per le omissioni e i favori posti in essere dai responsabili dei vari uffici del Comune di Montalto Uffugo per favorire le società facenti capo a Meranda Antonio (Ristor S.r.l. e Duoservice S.r.l.) in danno della Società “Cento per Cento Servizi” S.r.l. di cui è legale rappresentante Francesca D’Alessandro.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, la parte civile Francesca D’Alessandro ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di assoluzione per il reato di turbativa di gara ascritto la capo 1) nonostante emergesse dagli atti acquisiti la prova della intesa collusiva tra soggetti pubblici e privati finalizzata ad alterare la regolarità della procedura di gara bandita dal Comune di Montalto Uffugo. In particolare:

1) il rinvenimento nel computer di Meranda Antonio di files Word, quindi modificabili, contenenti il bando ed il capitolato di gara recanti l’ultima data di modifica dell’11 agosto 2011 antecedente a quella della loro pubblicazione ufficiale, con la presenza di clausole che avrebbero favorito le società del predetto imprenditore;

2) il rilascio antecedente alla gara del nulla osta comunale utile alla circolazione degli scuolabus. Si tratta di indizi univoci che comproverebbero l’accordo collusivo volto a favorire la predetta società che è poi risultata aggiudicataria della gara. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione ai capi 5),7) e 10), censurando le valutazioni con le quali sono stati ritenuti insussistenti violazioni di legge a carattere vincolante presupposto del reato di abuso di ufficio in merito alle mendaci dichiarazioni rese dal Meranda circa l’assenza di condanne penali a suo carico nelle autocertificazioni rilasciate per partecipare alla gara.

Si censurano le valutazioni della sentenza impugnata sul carattere discrezionale e non anche vincolato della revoca dell’aggiudicazione a fronte dell’accertamento della falsità delle dichiarazioni rilasciate dal Maranda in merito all’assenza di precedenti condanne penali, quale condizione per poter partecipare alla gara. Si obietta che le norme sugli appalti pubblici prevedono l’esclusione obbligatoria dalla gara e, quindi, la revoca vincolante e non discrezionale dell’aggiudicazione del soggetto economico che abbia reso dichiarazioni mendaci sui suoi precedenti penali e sui suoi requisiti a norma dell’art. 38 del d.lgs n.1623/2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, è intervenuta la rinuncia al ricorso motivata dalla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 95 del 03 luglio 2025 con la quale sono state dichiarate inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale in merito all’abrogazione dell’art. 323 del codice penale. Non vertendosi in un caso di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse per ragioni non imputabili alla parte, atteso che il ricorso verteva anche sulla responsabilità civile derivante da reati diversi dall’abuso di ufficio e quindi su profili non pregiudicati dalla depenalizzazione del reato punito dall’art.323 cod. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Riccardo Amoroso Ercole Aprile